Con il D.Lgs. n. 222 del 2016 – rubricato “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti”, emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 5 della L. n. 124/2015 – è stato come noto attuato un riordino complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi.
Tale provvedimento, nel delineare i regimi abilitativi previsti in caso di realizzazione di interventi edilizi, opera una distinzione tra interventi realizzabili in regime di attività edilizia libera, senza quindi necessità di alcun titolo abilitativo, ed interventi in attività libera realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA).
Nel fare ciò il provvedimento, nell’ottica della semplificazione amministrativa, amplia in modo significativo la categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera, ora elencati nel D.M. 2 marzo 2018 al quale è allegato il Glossario Unico delle principali opere realizzabili in edilizia libera.
In tale glossario numerosi sono gli interventi “declassati” da manutenzione straordinaria a manutenzione ordinaria: è il caso, ad esempio, delle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, di rinnovamento e sostituzione dell’impianto igienico e idro-sanitario, della realizzazione di tratti di rete fognaria, della sostituzione di serramenti ed infissi esterni, ecc.
L’ampliamento rispetto al passato delle attività di edilizia libera, come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 383 del 16 settembre 2019, non esplica però alcun effetto ai fini delle detrazioni previste dall’art. 16-bis del TUIR; e ciò in considerazione del fatto che le modifiche recate dal D.Lgs. n. 222/2016 non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 – cui fa rinvio il citato art. 16-bis del TUIR.
Di conseguenza tali modifiche, salvo diverso avviso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – cui è stata formulata dall’Agenzia delle entrate una apposita richiesta di parere volta a stabilire se le modifiche intervenute in materia edilizia abbiano ridisegnato anche il confine tra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria – non esplicano effetti ai fini delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio.