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Saldo Iva 2018: tutte le scadenze

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Saldo Iva 2018: tutte le scadenze

martedì, 17 settembre 2019

Il Dl crescita ha disposto che “per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.” 

Alla luce di quanto previsto dalla norma è stato domandato alla stessa amministrazione finanziaria se "tale proroga interessi anche il versamento dell'IVA a saldo per il 2018 per coloro che hanno deciso di versarla entro il termine del saldo delle imposte con la maggiorazione dello 0,4%, prevista per ogni mese o frazione di mese, a decorrere dal 16 marzo 2019. In caso affermativo, si chiede  di precisare se la maggiorazione dello 0,4% è dovuta solo fino al 30 giugno come da chiarimento fornito in caso di analoga proroga con ris. n. 69 del 2012?" 

La risposta pubblicata sulla Circolare n. 20 è affermativa e rimane pertanto valido quanto previsto dalla citata Risoluzione 69/E/2012.

Tre sono le ipotesi previste, per l'anno 2018, per poter procedere al saldo Iva 2018 (per due di esse i termini sono già decorsi).

Ipotesi 1

Il saldo Iva poteva essere versato entro il 18 marzo 2019 (il 16 cadeva di sabato) in un'unica soluzione o fino ad un massimo di 9 rate (ultima rata prevista: 16 novembre 2019)

Ipotesi 2

Il saldo iva 2018 poteva essere versato, unitamente alle imposte dirette da modello redditi e con le stesse modalità di rateazione, entro il 1° luglio 2019 (il 30 giugno cadeva di domenica), con una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a partire dal 18 marzo 2019. Come per le imposte dirette era prevista la possibilità di  procedere al versamento dell'importo o della prima rata entro il 31 luglio 2019: in questo caso, oltre allo 0,40% gia applicato (a partire dal 18 marzo 2019) doveva essere applicato un altro 0,40% (versamento entro il 30* giorno dalla scadenza fissata)-

Ipotesi 3 (Dl crescita)

Con l'approvazione del Dl crescita è stato concesso ad una vasta platea di soggetti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità di spostare il termine di versamento dal 30 giugno (1 luglio 2019) al 30 settembre 2019; tale proroga interessa anche il saldo Iva 2018 da versare unitamente alle imposte del Modello Redditi. In questo caso l'Agenzia delle entrate ha confermato che, in applicazione della Risoluzione 69/E/2019, viene applicato lo 0,40% a titolo di interessi per il periodo 18 marzo - 30 giugno: i mesi di luglio, agosto e settembre non rientrano nel calcolo della maggiorazione.

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