Nella risposta ad interpello n. 362 del 30 agosto 2019 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di fruire delle agevolazioni “prima casa” in caso di acquisto di un magazzino da destinare a pertinenza di una abitazione già acquistata con il beneficio dell’aliquota agevolata del 2%.
Il quesito è stato posto da un notaio, i cui dubbi non erano ovviamente relativi alla possibilità di acquisto agevolato della pertinenza con atto separato rispetto a quello dell’abitazione.
La Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 dispone difatti all’art. 1, comma 1, l’applicazione dell’aliquota agevolata del 2% qualora il trasferimento abbia per oggetto case di abitazione, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II bis; ed il punto 3 della nota II bis stabilisce che le agevolazioni “prima casa”, se sussistono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile.
Nel caso di specie il problema è rappresentato dal fatto che l’appartamento è classificato catastalmente in categoria A/1 ed è stato legittimamente acquistato nel 2010 fruendo delle agevolazioni prima casa in quanto all’epoca tale classificazione non era preclusiva per la loro fruizione.
Considerato che l’esclusione delle abitazioni “di lusso” dal perimetro oggettivo di applicazione dell’agevolazione è intervenuta solo con l’articolo 10 del D.Lgs. n. 23/2011, e che tale disposizione non ha inciso sugli acquisti già perfezionati, ad avviso delle Entrate è possibile fruire dell’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota agevolata del 2% anche per l’acquisto della pertinenza; il regime impositivo relativo all’acquisto dell’abitazione è difatti dirimente per stabilire il regime impositivo della relativa pertinenza – anche se acquistata successivamente – che si “ancora” automaticamente, per quanto riguarda l’aliquota impositiva, alla casa di abitazione che è stata oggetto dell’acquisto agevolato.