Il 27 dicembre di ogni anno è il termine ultimo per il versamento dell'acconto Iva da parte dei soggetti interessati. Una società ha presentato specifico interpello per conoscere la corretta modalità di calcolo dell'acconto Iva, tenuto conto che partecipa ad un Gruppo Iva e che, fino allo scorso anno, ha effettuato il calcolo secondo il metodo storico speciale previsto dalla Legge 311/2004(soggetti che nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro).
Quesito
"L’istante (Alfa) partecipa, in qualità di società controllante, alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con la controllata Beta.
Nell’ambito di tale procedura:
- l’istante - che esegue le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del1972 - trasferisce eccedenze debitorie;
- Beta - che esegue le liquidazioni periodiche con cadenza mensile- trasferisce eccedenze creditorie.
Tanto premesso, l’istante chiede di conoscere quale sia la corretta modalità di calcolo dell’acconto dovuto dalla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo. Il dubbio origina dal fatto che l’istante - diversamente da [BETA] - è tenuta a determinare l’acconto IVA in base al metodo di cui all’articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito metodo “storico speciale”), perché rientra tra i contribuenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, “che nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro”.
Risposta Agenzia delle Entrate
Con la pubblicazione della Risposta n. 350, l'Agenzia delle Entrate, per il caso di specie, ha fornito la seguente indicazione utile per la determinazione dell'acconto Iva dovuto nell'ambito della Liquidazione Iva di Gruppo:
- l'istante deve calcolare l'acconto nella misura del 97 per cento dell’importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell’anno in corso (metodo “storico speciale”);
- "l’acconto dovuto dalla controllata dev'essere invece calcolato nella misura dell’88 per cento del versamento effettuato o che avrebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente (metodo “storico”) o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso (metodo “previsionale”). E ciò anche nell’ipotesi in cui [BETA] evidenzi come dato “storico” o “previsionale” un importo a credito";
- l'istante deve sommare algebricamente i suddetti importi e versare l'importo.
In alternativa, rimane ferma, per le società che partecipano al Gruppo Iva, la possibilità di procedere al calcolo dell'acconto dovuto secondo il metodo effettivo.