Una società istante che vende autoveicoli, garantisce anche il buon funzionamento e la futura assistenza; il cliente, in caso manutenzione e/o riparazione del proprio autoveicolo in garanzia, può dunque rivolgersi ad un'officina autorizzata/concessionaria su indicazione delle società istante; qualora il veicolo presenti anomalie o problemi nel periodo di applicazione della garanzia la società venditrice si fa carico del corrispettivo dovuto per il servizio prestato dall'officina che, pertanto, viene fatturato all'istante.
Questa la procedura che si intende adottare:
- l'officina verifica preventivamente se l'intervento di manutenzione e/o riparazione da effettuare sia coperto da garanzia;
- nel caso di risposta affermativa il costo del servizio è posto a carico dell'istante;
- al termine dell'intervento, l'officina rilascia al cliente una ricevuta fiscale con l'indicazione "Corrispettivo non pagato - Lavori eseguiti in garanzia";
- previa specifica autorizzazione rilasciata dall'officina, l'istante emette fatturane i confronti di se medesima, in nome e per conto del soggetto che ha effettuato la prestazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto Presidente Repubblica 26ottobre 1972, n. 633.
"Posto che la fatturazione elettronica tra privati, in vigore dal 1° gennaio 2019,prevede l'invio dei file al sistema di interscambio (SDI), l'istante, che non intende modificare il sistema di fatturazione in nome e per conto delle officine, intende produrre dei file, in formato XML, e delegare ad un intermediario l'apposizione della firma digitale e la loro trasmissione al sistema di interscambio.
L'istante chiede tramite interpello se la procedura che intende adottare sia corretta oppure se l'obbligo di apporre la firma digitale sia dell'istante che emette fattura in nome e per conto del prestatore."
Risposta n. 348 dell'Agenzia delle Entrate
L'amministrazione finanziaria rileva che, nel caso di specie, la firma apposta sulla fattura dovrebbe essere in linea generale quella del soggetto istante. Tuttavia, in caso ci trasmissione del documento tramite intermediario "l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015 ammette che gli operatori economici possono avvalersi… di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio”, subordinando l’utilizzo ad un “accordo tra le parti” e facendo salve “le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio”. La trasmissione tramite intermediario è subordinata, nel caso di specie, ad un uno specifico accordo tra la società istante e le officine/concessionarie autorizzate.
Sono, quindi, due le ipotesi per la firma digitale:
- se l’intermediario si limita solamente a trasmettere allo SDI una fattura predisposta dall’istante, la firma va apposta dallo stesso istante, in quanto agisce nelle vesti dell’emittente;
- se, invece, previo accordo con il prestatore, è l’intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette allo SDI, è quest’ultimo ad apporre la propria firma digitale