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Recupero iva, ires e irap in caso di truffa o furto

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Recupero iva, ires e irap in caso di truffa o furto

martedì, 13 agosto 2019

Con la riposta ad interpello n. 331/E pubblicata il 7 agosto 2019, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire le modalità di recupero dell’IVA e delle imposte versate a titolo di Ires e Irap in caso di truffa o furto subiti dal contribuente.

Nello specifico, potrà essere emessa una nota di variazione in caso di furto o truffa subiti dal cedente con beni regolarmente fatturati, procedendo altresì al recupero dell’imposta versata con dichiarazione integrativa IVA a favore ovvero, in caso siano decorsi i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione, con presentazione di una domanda di restituzione dell’imposta non dovuta ai sensi dell’articolo 30-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

Per quanto riguarda invece quanto versato a titolo Ires e Irap, si può procedere al recupero delle maggiori imposte operando una variazione in diminuzione degli accantonamenti a fondo rischi effettuati. Tutte le soluzioni validate dall’Agenzia delle entrate risultano comunque subordinate alla effettiva e comprovata non conoscenza da parte del contribuente, al momento della emissione delle fatture attive, del fatto che si trattasse di furto o truffa: questa condizione potrà infatti essere in ogni caso verificata dall’amministrazione finanziaria esercitando gli ordinari poteri in sede di controllo.

L'Istanza di interpello. 

L’istanza di interpello è stata presentata da una società risultata vittima di truffa da parte di un lavoratore dipendente di altro soggetto giuridico, legato all’istante da un rapporto di agenzia. Il dipendente, dopo avere predisposto ordini di acquisto per merce mai richiesta dai clienti della società, contattava i trasportatori e dirottava la merce in luoghi a sua disposizione al fine di rivenderla in nero a terzi. La merce veniva comunque regolarmente fatturata dall’istante, con versamento dell’IVA.

Variazione IVA. 

In presenza di eventi, giudizialmente accertati, che viziano il rapporto giuridico, l’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 riconosce la possibilità di effettuare la variazione in diminuzione dell’IVA. La cessione non va infatti assoggettata ad imposta quando il passaggio dei beni avviene senza volontà del cedente, come nel furto, oppure quando la stessa volontà sia stata artatamente manipolata come nell’ipotesi di truffa. Nella fattispecie oggetto di interpello, nonostante la mancanza dei requisiti per l’assoggettamento ad IVA dell’operazione, la stessa era stata comunque fatturata come imponibile con versamento della relativa imposta senza esercizio della rivalsa. Nei casi di furto o truffa, il recupero dell’IVA si effettua quindi con emissione di note di variazione: il diritto alla detrazione può essere tuttavia esercitato solamente nei termini dell’articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972 e quindi, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Nel caso esaminato, il dies a quo coincide con l’irrevocabilità della sentenza del 5 settembre 2017, con cui è stata accertata in sede penale la truffa. Spirato quindi tale termine, con impossibilità di presentare una dichiarazione integrativa IVA a favore, per recuperare l’imposta versata ci si può ricorrere a quanto previsto dall’articolo 30-ter del decreto IVA con domanda di restituzione dell’IVA non dovuta riconoscendo nel termine di 2 anni dal versamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

IRES e IRAP.

Quanto al trattamento Ires dei relativi componenti negativi, il contribuente truffato aveva, in base al principio OIC 31, effettuato nel tempo, in ragione della (allora) sospetta truffa, accantonamenti al fondo rischi ripresi poi integralmente a tassazione. Nell’istanza era stato indicato come tale fondo sarebbe stato utilizzato in caso di conferma della definitività della perdita. Ad avviso dell’Agenzia delle entrate, a condizione anche qui che il contribuente non sapesse o potesse ragionevolmente ignorare la truffa, l’utilizzo del fondo determina la possibilità di effettuare una variazione in diminuzione nel periodo d’imposta in cui avviene, nei limiti della quota precedentemente accantonata. In capo al contribuente spetta l’onere di predisporre e conservare la documentazione idonea a consentire all’amministrazione finanziaria di riscontrare la puntuale riconduzione della variazione in diminuzione all’ammontare originario dei ricavi, divenuti insussistenti a seguito della truffa oggetto della presente istanza. Quanto invece al trattamento Irap, fermo restando che gli accantonamenti per rischi ed oneri non devono assumere rilevanza nella determinazione dell’imposta dovuta in quanto rappresentano poste di natura estimativa, i corrispondenti costi risultano deducibili dalla base imponibile Irap solo al momento dell’effettivo sostenimento e sempre che siano riconducibili a voci rilevanti nella determinazione della base imponibile Irap. Per l’effetto, l’insussistenza dei ricavi originari - che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta IRAP - assume rilievo ai fini del tributo regionale, nel periodo d’imposta in cui avviene l’utilizzo del fondo, in considerazione del principio di correlazione.

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