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Cassa forense, si può integrare il contributo soggettivo minimo

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Cassa forense, si può integrare il contributo soggettivo minimo

venerdì, 16 agosto 2019

Per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa forense la riscossione del contributo minimo soggettivo dovuto per il 2019 rispettivamente in 718,75 e 1.437,50 euro va assolta per la metà nello stesso anno di competenza, rinviando alla autoliquidazione il pagamento dell’intera contribuzione minima se il reddito professionale risulti superiore a 10.300 euro. Il contributo soggettivo minimo è versato in quattro rate (mediante bollettini Mav che sono prodotti e stampati autonomamente dall’iscritto mediante accesso al sito www.cassaforense.it) nel corso dello stesso anno di competenza, mentre il contributo eccedente il minimo è pagato in autoliquidazione (modello 5) in unica soluzione alla scadenza della prima rata, o in due rate di cui la prima entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di produzione del reddito, la seconda entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Attenzione: la Cassa ha sospeso fino al 2022 il versamento del contributo minimo integrativo a decorrere dall’anno 2018, ma ciò non fa venir meno l’obbligo di versamento in sede di autoliquidazione della contribuzione nella misura del 4% del volume d’affari dichiarato ai fini IVA. Ritardi e omissioni di pagamento sono soggetti a sanzioni.

Gli iscritti che nei primi otto anni di iscrizione alla Cassa si avvalgono della facoltà di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto per avere un reddito netto professionale inferiore a 10.300 euro (con validità previdenziale pari a mesi 6 e assistenziale per 12 mensilità), possono, se vogliono e sempre nell’arco dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa, integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità allo scopo di vedersi riconoscere l’intero anno ai fini previdenziali.

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