 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
Home
News
Imprese sequestrate e confiscate: il particolare rilascio del Durc

News

Previdenza
torna alle news

Imprese sequestrate e confiscate: il particolare rilascio del Durc

giovedì, 15 agosto 2019

Le aziende sequestrate e confiscate sottoposte alla Amministrazione giudiziaria possono proseguire il lavoro, che lo Stato tutela in base alla legge n. 161/2017 (attuata dal D.Lgs. n. 72/2018), permettendo anche, se necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali. Per questo è stato disposto che per rilasciare il Durc, documento unico di regolarità contributiva, l’INPS debba tenere conto solo degli obblighi contributivi relativi all’arco temporale successivo alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa sequestrata e confiscata. Ciò significa che l’esposizione debitoria maturata antecedentemente resta esclusa dalla verifica della regolarità contributiva. Di conseguenza gli uffici INPS, una volta accertata l’intervenuta approvazione del programma, verificheranno la regolarità contributiva per le aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad Amministrazione giudiziaria solo per i contributi che maturano successivamente alla data di approvazione.

La normativa comunque non preclude la notifica degli avvisi di addebito: prevede esclusivamente la sospensione delle azioni esecutive di competenza dell’Agente della riscossione finalizzate al recupero coattivo degli importi dovuti. Perciò tutti i crediti dell’impresa sequestrata e confiscata sottoposta ad Amministrazione giudiziaria, compresi quelli sorti a decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività, potranno essere trasmessi all’Agenzia della riscossione. Niente azioni esecutive per i crediti sorti anteriormente alla medesima data di approvazione: esse restano sospese.

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati