Le norme, finora esistenti, consentivano l’intervento del Fondo di garanzia INPS solo al termine dell’affitto medesimo, con correlata liquidazione della quota di TFR maturata prima dell’apertura della procedura concorsuale e nella misura ammessa allo stato passivo. Ora anche in caso di affitto d’azienda operato dal curatore, il credito per TFR deve essere considerato esigibile all’atto del trasferimento.
Può capitare che una delle due parti fallisca nel corso dell’esecuzione di un contratto di affitto stipulato quando le imprese erano in bonis. Ebbene l’art. 79 della legge fallimentare prevede che, non essendo il fallimento di uno dei contraenti causa di scioglimento del contratto, il contratto stesso prosegua, salva la facoltà delle parti di recedere entro 60 giorni. Con il conseguente risultato che il fallimento dell’azienda cedente non determina l’automatico retrocessione dei lavoratori passati alle dipendenze del cessionario e, pertanto, non possono essere accolte le domande volte ad ottenere la liquidazione della quota di TFR maturata durante la dipendenza nella ditta cedente.
In caso di fallimento del cessionario e di retrocessione dei lavoratori all’impresa cedente in bonis, il Fondo di garanzia non può perciò intervenire per la quota maturata alle dipendenze dell’azienda fallita.