I dati della denuncia aziendale delle imprese agricole – così dispone la legge (cosiddetto Decreto semplificazione) n. 12/2019 – possono essere acquisiti d’ufficio dall’INPS dal fascicolo aziendale, istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (Sian).
Nella denuncia aziendale le imprese agricole devono indicati i loro dati nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Ed ecco quali sono i dati da comunicare: a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate; b) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti; c) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento.
Sono in sostanza i dati – precisa l’INPS – contenuti nei quadri F e G della denuncia aziendale (Da) che i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare per dare modo agli uffici di accertare i contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati.
Resta sempre l’obbligo di compilare tutti gli altri quadri del modello Da. In particolare per i datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato, c’è l’obbligo dell’indicazione, presente nel quadro E, del presunto fabbisogno di manodopera.
Attenzione però: per validare i dati per il corretto inquadramento nel settore della contribuzione agricola unificata, fanno fede i dati acquisiti d’ufficio dal fascicolo Agea, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano anche dichiarati nella denuncia aziendale Da.