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Soggetti senza fissa dimora, vale la residenza “fittizia”

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Soggetti senza fissa dimora, vale la residenza “fittizia”

giovedì, 08 agosto 2019

L’INPS torna sull’argomento delle domande e dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito riferite sia ai soggetti dichiarati irreperibili, sia a quelli senza fissa dimora (precedente Mess. n. 689/2019). E ciò per chiarire alcuni dubbi con richieste di chiarimento con riferimento al vigente quadro normativo in materia di persone senza fissa dimora.

Le persone senza fissa dimora sono persone che non hanno una residenza fissa, ma hanno il diritto di ottenere una residenza, anche se “fittizia”, nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio. Come già chiarito, presupposto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito a carattere assistenziale, all’assegno di maternità dei lavoratori atipici e discontinui (cosiddetto assegno di maternità dello Stato), è la residenza del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, così come annotata nei registri anagrafici del Comune. 

Di conseguenza anche le persone senza fissa dimora, se iscritte all’anagrafe di un Comune del territorio italiano, anche con una residenza “fittizia”, hanno diritto ad accedere e a continuare a fruire delle prestazioni assistenziali sopra indicate. 

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