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Risarcisce il danno la banca che non comunica al cliente che l’F24 non è andato a buon fine

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Risarcisce il danno la banca che non comunica al cliente che l’F24 non è andato a buon fine

venerdì, 02 agosto 2019

Secondo la Corte di Cassazione, se l’F24 non viene compilato in modo corretto o non è completo, l’istituto di credito è tenuto ad informare il cliente dell’esito negativo del mandato conferitogli per il pagamento delle somme dovute a titolo di Irpef. Nel caso di mancata comunicazione, l’istituto di credito deve risarcire il danno al cliente, sussistendo a carico della banca la responsabilità contrattuale derivante dal contratto di mandato e dal rapporto di conto corrente in essere con il cliente.


Con tale argomentazione, la Cassazione - n. 20640/2019 - cassando la sentenza d merito, ha dato ragione ad una contribuente, cliente della banca, che non essendo stata informata tempestivamente del mancato pagamento dell’F24, si era vista recapitare al proprio domicilio una cartella di pagamento dall’Agenzia delle Entrate.


A parere dei giudici di merito che, tra l’altro, hanno respinto il gravame promosso avverso la decisione di prime cure dal cliente della banca, invece nessuna responsabilità gravava sull’istituto di credito per l’errata compilazione del modulo, di cui doveva rispondere soltanto il cliente; la condotta negligente del cliente era assorbente sotto il profilo causale; mentre, sempre secondo il Tribunale, la banca aveva pienamente assolto ai suoi obblighi informativi con l'annotazione dello storno del pagamento e con la successiva comunicazione dell'estratto conto dell'ultimo trimestre.


La Corte di Cassazione, richiamando nella propria pronuncia un'altra sua decisione, ha tuttavia precisato che l'adempimento del mandato esige e ricomprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico (si veda sul punto anche Cass. Sez. 1, n. 2149 del 25/02/2000).

Ed infatti, l’art.1708 cod.civ. impone al mandatario il compimento anche di tutti gli atti necessari per l'assolvimento del compito; mentre l'art.1710 cod.civ. obbliga al mandatario di adempiere ai propri obblighi con la diligenza del buon padre di famiglia; l'art.1176, comma 2, cod.civ., con riferimento alle obbligazioni inerenti lo svolgimento di un attività professionale, richiede la valutazione della diligenza con riguardo alla natura dell'attività esercitata, e quindi con riferimento al parametro della diligenza professionale; il secondo comma dell'art.1710 obbliga invece il mandatario ad informare il mandante delle circostanze sopravvenute che incidono sul mandato; mentre, ai sensi dell'art.1856 cod.civ. la banca risponde secondo le regole del mandato quanto agli incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.


E' chiaro dunque che la Banca mandataria avrebbe dovuto informare tempestivamente il cliente del fatto che l’operazione affidatale non era andata a buon fine o comunque provare di aver tentato di contattare il cliente in maniera efficace, in caso contrario, è tenuta a risarcire il danno.

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