 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
Credito d'imposta edicole: pubblicato il decreto attuativo

News

Agevolazioni fiscali
torna alle news

Credito d'imposta edicole: pubblicato il decreto attuativo

mercoledì, 31 luglio 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019 è stato pubblicato il DPCM del 31 maggio 2019 recante le "Disposizioni applicative in materia di credito d'imposta, per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici".

L'art. 1 comma 806 della Legge di Bilancio 2019 stabilisce che "Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 2.000 euro. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento."

Disposizioni attuative

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del suddetto credito:

  • gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici (punti vendita non esclusivi) a condizione il punto vendita dedicato alle riviste sia unico.

Requisiti

I requisiti per accedere sono i seguenti:

  1. sede legale in uno stato UE e nello SEE;
  2. residenza fiscale in Italia o stabile organizzazione in Italia;
  3. per i punti di vendita esclusivi il codice ATECO dev'essere 47.62.10;
  4. per i punti vendita non esclusivi deve esserci l'indicazione di uno dei seguenti codici: 47.26, 47.30, 56.3, 47.1, 47.61;

Parametri

Per gli esercenti attivita' commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al  dettaglio  di  giornali, riviste e periodici, il credito d'imposta di cui all'art. 1 e' parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la  vendita, nell'anno precedente a quello dell'istanza di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci: 

  • imposta municipale unica - IMU; 
  • tassa per i servizi indivisibili - TASI; 
  • canone per l'occupazione di suolo pubblico - COSAP; 
  • tassa sui rifiuti - TARI; 
  • spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che l'esercente operi come  unico  punto vendita esclusivo nel territorio comunale.

Per gli esercenti dell'attività in via non esclusiva, "il credito di imposta e' parametrato alle  medesime voci elencate al comma 1, e commisurato per punto vendita al rapporto tra i  ricavi  provenienti  dalla  vendita  di  giornali,  riviste  e periodici al  lordo  di  quanto dovuto  ai  fornitori  e  i  ricavi complessivi, considerando per le vendite soggette ad aggio  o  ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico. 

Il credito spettante per ciascun esercente può essere di massimo 2.000 euro.

Modalità di accesso

Coloro che desiderano accedere al beneficio fiscale debbono presentare apposita domanda, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, utilizzando il modello reso disponibile sul portale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ogni anno agevolabile (2019 e 2020). 

Il credito potrà essere solamente utilizzato in compensazione a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari. 

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati