Sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019 è stato pubblicato il DPCM del 31 maggio 2019 recante le "Disposizioni applicative in materia di credito d'imposta, per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici".
L'art. 1 comma 806 della Legge di Bilancio 2019 stabilisce che "Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 2.000 euro. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento."
Disposizioni attuative
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del suddetto credito:
- gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici (punti vendita non esclusivi) a condizione il punto vendita dedicato alle riviste sia unico.
Requisiti
I requisiti per accedere sono i seguenti:
- sede legale in uno stato UE e nello SEE;
- residenza fiscale in Italia o stabile organizzazione in Italia;
- per i punti di vendita esclusivi il codice ATECO dev'essere 47.62.10;
- per i punti vendita non esclusivi deve esserci l'indicazione di uno dei seguenti codici: 47.26, 47.30, 56.3, 47.1, 47.61;
Parametri
Per gli esercenti attivita' commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, il credito d'imposta di cui all'art. 1 e' parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello dell'istanza di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci:
- imposta municipale unica - IMU;
- tassa per i servizi indivisibili - TASI;
- canone per l'occupazione di suolo pubblico - COSAP;
- tassa sui rifiuti - TARI;
- spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che l'esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.
Per gli esercenti dell'attività in via non esclusiva, "il credito di imposta e' parametrato alle medesime voci elencate al comma 1, e commisurato per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi, considerando per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico.
Il credito spettante per ciascun esercente può essere di massimo 2.000 euro.
Modalità di accesso
Coloro che desiderano accedere al beneficio fiscale debbono presentare apposita domanda, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, utilizzando il modello reso disponibile sul portale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ogni anno agevolabile (2019 e 2020).
Il credito potrà essere solamente utilizzato in compensazione a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari.