Dal mese di luglio 2019 sale a 262,06 euro al mese l’assegno di incollocabilità pagato dall’INAIL ai titolari di rendita diretta, invalidi per infortunio o malattia professionale che non possono avere l’assunzione obbligatoria.
L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo. Quest’anno l’aumento è stato pari all’1,1%, quale variazione dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2017 e il 2018.
Requisiti per avere l’assegno: 1) età non superiore ai 65 anni; 2) grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle INAIL per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede INAIL d’appartenenza.
La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità.
In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione. Il titolare della rendita presenta/inoltra la richiesta alla Sede competente in base al suo domicilio o tramite: a) sportello della Sede competente; b) posta ordinaria; c) Pec (posta elettronica certificata). E può farsi assistere da un patronato. Attenzione: l’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico INAIL al momento dell’accertamento del danno permanente.