Niente imposta sulle donazioni né imposta ipotecaria e catastale per le Onlus che ricevono beni immobili in donazione.
Questo è quanto affermato attraverso l’interpello n. 252 del 16 luglio 2019 dall’Agenzia delle Entrate. Essa conferma che l’articolo 82 comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) è in vigore sin dal 1° gennaio 2018 e lo è anche per le Onlus che alla data odierna non possono ancora qualificarsi come Enti del Terzo Settore.
Nel Codice del Terzo Settore, l’articolo 82 tratta delle imposte indirette ed al comma 2 viene espressamente indicato che non sono soggetti alla imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli Enti del Terzo Settore utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il quesito posto nell’interpello citato si fonda sul fatto che il Codice del Terzo Settore è di fatto operativo solo per alcuni articoli in quanto alla data odierna non è ancora arrivata né l’autorizzazione della Commissione europea per l’applicazione di alcune norme fiscali contenute nel Decreto né è entrato in vigore il Registro unico nazionale del Terzo Settore.
In particolare, l’articolo 104 comma 1 del Dlgs. 117/2017 in attesa dell’operatività del Registro, consente alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei rispettivi registri la completa applicazione dell’articolo 82. L’interpello pertanto conferma ulteriormente quanto già conosciuto e esplicita che, in questa fase transitoria dove gli Enti del Terzo Settore non sono ancora iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore e le Onlus, al contrario, sono tuttora iscritte nel loro Registro (Anagrafe delle Onlus) che è tuttora esistente e valido a tutti gli effetti, gli effetti dell’articolo 82 si producono già a partire dal 1° gennaio 2018.