Con l’approssimarsi del mese di agosto, periodo in cui molte famiglie italiane si sposteranno per raggiungere una località turistica o la propria residenza secondaria, è bene ricordare che il lavoratore convivente (quale colf, badante, baby-sitter, ecc.), sulla base del contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, è tenuto – laddove gli venga richiesto – a seguire il datore di lavoro o la persona alla quale presta assistenza in soggiorni temporanei presso località diverse da quella in cui abitualmente svolge il proprio lavoro.
Se tale impegno è stato previsto nella lettera di assunzione, al lavoratore non dovrà essere corrisposta alcuna indennità aggiuntiva rispetto alla retribuzione ordinaria. In caso contrario al lavoratore spetterà, per tutti i giorni nei quali sia stato in trasferta, una diaria giornaliera aggiuntiva pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera. Per evitare quindi costi aggiuntivi rispetto a quelli preventivati, è opportuno che i datori ricordino, nel momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, di inserire tale clausola contrattuale, al pari di quella relativa alla scelta del periodo di godimento delle ferie.
La colf e la badante dovranno ovviamente avere i riposi settimanali nella nuova località mentre eventuali prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere retribuite con le maggiorazioni previste. Sono da rimborsare le eventuali spese di viaggio che il collaboratore abbia direttamente sostenuto per spostarsi dal luogo di lavoro abituale al luogo di villeggiatura del datore.
Attenzione: in caso di pagamento della diaria per trasferta non è previsto alcun incremento dell’importo dei contributi INPS da versare nel trimestre. In caso invece di lavoro straordinario il datore nella compilazione del Mav trimestrale dovrà ricordarsi di aggiungere le relative ore nel numero di quelle retribuite nel trimestre di riferimento e di versare i conseguenti contributi.