È possibile che una persona svolga lavoro dipendente, poi sia licenziata e per non avere vuoti ai fini pensionistici chieda l’autorizzazione ai versamenti volontari e inizi a pagare i relativi contributi. Dopo qualche tempo dopo trova una nuova occupazione, stavolta come collaboratore. Ebbene, nel momento in cui inizia a versare i contributi in forma obbligatoria nella gestione dei parasubordinati deve smettere di versare i contributi come volontario nella gestione dei lavoratori dipendenti. Non ci può essere sovrapposizione di due versamenti per gli stessi periodi. Sovrapposizione che è comunque accettata nel caso in cui l’autorizzazione ai versamenti volontari risalga a periodi anteriori alla istituzione della gestione separata (1° aprile o 30 giugno 1996).
Altro punto dolente è quello del servizio militare: per i parasubordinati non è riconoscibile ai fini della pensione, perché la legge non lo nomina. La legge n. 335/1995 (la norma che ha “inventato” l’assicurazione obbligatoria per i lavori parasubordinata, meglio conosciuta come legge Dini) non ha fatto alcun riferimento alla legislazione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. E che perciò non riconosce, non facendone cenno, la possibilità di avere i contributi figurativi per il servizio militare.
Disconoscimento che peraltro non esiste neanche per i lavoratori autonomi, tipo commercianti e artigiani.
Abbiamo perciò la seguente situazione parossistica: se sei lavoratore dipendente hai diritto ad inserire il servizio militare nella pensione; se sei lavoratore autonomo hai lo stesso riconoscimento; se sei lavoratore parasubordinato non hai alcun diritto. E il danno è anche un po’ beffardo se si pensa che l’INPS per le persone che si iscrivono al servizio civile nazionale, creato per gestire gli obiettori di coscienza, c’è il diritto di essere assicurate proprio alla gestione separata.
I giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che fanno il servizio civile hanno diritto a essere assicurati all’INPS quali co.co.co. E il contributo INPS è versato interamente a carico del fondo nazionale per il servizio civile, per cui il collaboratore neanche il terzo del contributo a suo carico è tenuto a pagare.
Come mai? C’è una giustificazione: la differenza tra le due situazioni nasce dalla considerazione che chi presta servizio civile riceve un compenso mensile, mentre il soldato classico non ha stipendio ma solo un “soldo”, escluso dalla contribuzione obbligatoria.
Altro problema legato al riscatto della laurea, presa in tempi anteriori al 1966. Esso non viene autorizzato dall’INPS e questo perché l’assicurazione obbligatoria dei parasubordinati ha iniziato a operare dal 1° aprile 1996, o dal successivo 30 giugno per le persone che svolgevano l’attività parasubordinata come secondo lavoro, avendo già altra occupazione principale per la quale erano assicurati in via obbligatoria. Perciò non è possibile assicurare periodi anteriori alla “data di nascita” della gestione separata. Ovviamente se il corso degli studi è stato a cavallo dell’anno 1996 è possibile riscattare i periodi a partire dal 1° aprile 1996, tralasciando quelli precedenti.
Si ricorda che la facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più corsi universitari per i quali sono stati conseguenti i relativi titoli (diploma):
- diploma universitario, cosiddetta laurea breve, corso di durata tra due e tre anni,
- diploma di laurea, corso di durata tra quattro e sei anni,
- diploma di specializzazione successivo alla laurea, corso di durata non inferiore a due anni,
- dottorato di ricerca, corso di durata variabile, secondo specifiche disposizioni di legge.
Invece le borse di studio concesse dalle università per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca e gli assegni concessi da alcune scuole di specializzazione sono direttamente soggetti all’obbligo della contribuzione nella gestione separata e quindi non hanno bisogno di alcuna domanda di riscatto.