Il Decreto Attuativo del 7 maggio 2019 che regola le modalità di accesso agli incentivi fiscali per chi investe in Start Up Innovative e PMI innovative è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio scorso.
Si tratta di un provvedimento che elimina le precedenti quote che variavano da un minimo del 19 al 27%, relative agli incentivi fiscali in favore di persone fisiche e società che investono in start up innovative che con il decreto passano ad un’aliquota unica del 30%. La norma estende inoltre gli incentivi anche a chi investe in PMI innovative.
Si rammenta che per Start Up Innovativa si intende la società indicata all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, anche non residente in Italia purche' in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che sia residente in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.
Mentre, le Pmi innovative che consentono a chi investe in esse di accedere agli incentivi, sono definite come società di capitali con meno di 250 addetti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro, così come stabilito della definizione europea e che rispettano almeno due dei seguenti requisiti:
- hanno sostenuto spese in ricerca e sviluppo per una quota pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra costo e valore della produzione;
- la forza lavoro è costituita per almeno 1/3 da titolari di laurea magistrale o per almeno 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori;
- sono titolari di una privativa industriale o di un software registrato.
In base alla norma, le persone fisiche che investono in start up innovative e PMI innovative potranno ottenere una detrazione dall’imposta sul reddito (Irpef) pari al 30% dell’ammontare investito, per un conferimento massimo di 1 milione di euro; le società di capitali, invece, potranno godere di una deduzione dall’ammontare imponibile a fini Ires pari al 30% dell’investimento, con soglia fissata a 1,8 milioni di euro. Oggetto delle agevolazioni sono pertanto gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 che hanno come ricevente startup e PMI innovative, regolarmente iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese.
Al fine di assicurare piena conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le modalità di fruizione dell’incentivo per le PMI innovative il decreto annuncia alcune differenze rispetto a quanto previsto per le startup, nello specifico per le imprese attive sul mercato da più di sette e dieci anni.
Secondo quanto previsto dall’odierno decreto, infatti, le PMI innovative, trascorso il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:
- fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
- senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014.