Quali sono i rapporti tra la riscossione dell’indennità di disoccupazione (oggi NASpI) e la richiesta della pensione Quota 100 o della pensione opzione donna? Per legge si decade dall’indennità quando sono raggiunti i requisiti per la pensione di vecchiaia o per quella anticipata. Ma anche in questa situazione c’è spazio per alcuni considerazioni intermedie, soprattutto per la presenza dei periodi di attesa che aprono le finestre.
Tra Quota 100 e NASpI possono verificarsi due ipotesi:
- il soggetto raggiunge il diritto alla pensione secondo i requisiti dettati per la Quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi), ma non la chiede e presenta istanza per l’indennità di disoccupazione, la domanda va accolta;
- il soggetto sta riscuotendo l’assegno di disoccupazione e chiede la pensione Quota 100: scatta la decadenza dalla NASpI subito dopo la domanda di pensione; identico risultato per le domande di disoccupazione contemporanee o successive alle richieste della Quota 100.
Stessi risultati se si tratta dell’indennità di mobilità, anch’essa per legge incompatibile con il riconoscimento di pensione nei settori pubblico e privato:
- se non viene chiesta la pensione Quota 100 si ha il diritto di ricevere la mobilità ordinaria o in deroga;
- se viene chiesta la pensione si decade dalla NASpI.
La pensione con il sistema dell’opzione donna si raggiunge con 35 anni di contributi e 58 anni di età (59 per le autonome). Poiché la pensione resta bloccata per 12 mesi in attesa dell’apertura della finestra (18 mesi per le autonome) è possibile riscuotere l’indennità di disoccupazione NASpI durante questi periodi. Una volta messa in pagamento la pensione scatta l’incompatibilità tra le due prestazioni e gli uffici INPS revocano l’indennità NASpI.
C’è infine la situazione particolare che riguarda i rapporti tra indennità di disoccupazione con qualsiasi tipo di pensione (INPS, fondi sostitutivi ed esclusivi, lavoratori autonomi): tra le due prestazioni c’è incompatibilità. Ma se si tratta di assegno ordinario di invalidità, sulla base della Sent. n. 234/2011 di Palazzo della Consulta, l’interessato ha la possibilità di optare tra i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. Se sceglie l’indennità, l’assegno resta sospeso per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.
Questo principio si innesta nel campo della NASpI in quanto l’assegno ordinario di invalidità, anche nei casi in cui è sospeso per opzione in favore della disoccupazione, non consente l’accesso alla pensione anticipata.
In questo caso non ricorre la condizione per la decadenza dalla NASpI, come abbiamo visto prima (cioè il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato), dal momento che chi ha l’assegno ordinario di invalidità non perfeziona i requisiti per la pensione anticipata.
Tutto il contrario invece se viene raggiunto il requisito per la pensione di vecchiaia: qui scatta di nuovo regime decadenziale.