La Risposta. 215 ha per oggetto il seguente argomento: Socio superstite che prosegue, come ditta individuale, l'attività svolta in regime del margine dalla SNC che si estingue- Applicabilità del regime forfetario.
Quesito
L'istante evidenzia che:
- è socio/amministratore di una snc (n. 2 soci) che svolge come attività il commercio di libri usati applicando il regime Iva del margine;
- in data 18.02.2019 l'altro socio della società ha comunicato la volontà di recesso;
- a seguito di tale comunicazione e con la volontà, da parte dell'istante, di voler proseguire l'attività in forma individuale, viene deciso di procedere con la liquidazione della Snc - con assegnazione del patrimonio sociale al socio superstite - e la sua conseguente estinzione.
Alla luce dei dati forniti viene chiesto all'amministrazione finanziaria la possibilità, per la ditta individuale, di applicare fin dall'inizio dell'attività il regime forfetario previo esercizio dell'opzione per il regime ordinario (senza l'effettivo utilizzo di quest'ultimo nel 2019).
Risposta Agenzia delle Entrate
L'amministrazione finanziaria ha dato parere positivo sulla possibilità dell'istante di applicare il regime forfetario già a partire dal 2019, ma ha fornito importanti chiarimenti in merito all'opzione per il regime ordinario, che, nel caso trattato, non deve essere presentata.
In origine la norma (Legge 190/2014) prevede che "non possano beneficiare del regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito".
La Circolare 9/E/2019 ha, tuttavia, previsto che "nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l'IVA nei modi ordinari, è ammessa l'applicazione del regime forfetario, a condizione che l'opzione sia stata esercitata nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime ordinario."
Nel caso in esame non ci si trova davanti allo stesso soggetto trasformato in prosecuzione d'attività (la snc è soggetto estinto): la ditta individuale è a tutti gli effetti un nuovo soggetto (v. Risoluzione 47/E/2006 Cass. 1593 del 6 febbraio 2002) che può applicare il regime forfetario (in alternativa al regime del margine).
L'adesione dovrà essere comunicata direttamente nella dichiarazione di inizio attività (Modello AA9/12) e, successivamente, in dichiarazione dei redditi, non dovrà essere inserita alcuna opzione riguardante il regime da applicare ma dovrà essere compilato il rigo LM21 che attesta l'assenza di cause ostativa all'applicazione del regime forfetario.