Se l’avvocato ha omesso di versare i contributi di previdenza e assistenza alla Cassa forense non può più sanare la situazione se è intervenuta la prescrizione. E se nonostante ciò provvede a versare i conseguenti contributi soggettivi versati per gli anni considerati inefficaci sono, a richiesta, rimborsabili.
Ma non tutto è perduto: il “buco” può essere coperto chiedendo, con esclusivo riferimento ad anni di effettivo esercizio della professione forense, la costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari al beneficio pensionistico riferito agli anni di anzianità relativi alla contribuzione parzialmente omessa, utile anche alla maturazione del diritto a pensione. A tale facoltà sono ammessi anche i superstiti aventi diritto a pensione.
Per questa operazione l’interessato deve corrispondere alla Cassa un importo pari alla riserva matematica, calcolata secondo le prescrizioni della legge n. 45/1990, necessaria al finanziamento del maggior onere di pensione e riproporzionata in base alla quota di contributo non versato rispetto all’intero contributo dovuto.
Il calcolo della riserva matematica è effettuato con riferimento alla data della domanda, a tal fine considerando anche il periodo oggetto del beneficio. In ogni caso l’importo della riserva da versare da parte dell’iscritto per la costituzione della rendita vitalizia non può essere inferiore a quanto dovuto dallo stesso per contributi non pagati, maggiorati da sanzioni e interessi.
La domanda a pena di decadenza deve essere presentata entro il termine perentorio di giorni 60 dal ricevimento della comunicazione con la quale la Cassa dà notizia all’interessato delle omissioni contributive prescritte con specifica indicazione delle modalità e dei termini relativi. La Cassa comunica al richiedente l’importo da versare per la costituzione della rendita vitalizia e il termine di pagamento. Comunque, per facilitare il percorso della pratica la domanda può essere proposta dall’iscritto in ogni tempo antecedente il ricevimento della comunicazione.
La domanda di ammissione all’istituto della rendita vitalizia deve avere per oggetto tutti i periodi per i quali sussistano omissioni contributive prescritte alla data della sua presentazione e non può essere proposta in modo parziale. Il termine per la conclusione dell’istruttoria di pensione è sospeso durante il lavoro svolto per portare a compimento la costituzione della rendita.
Si deve pagare il dovuto in modo integrale e in unica soluzione entro 120 giorni dalla relativa comunicazione, pena di decadenza dal beneficio. L’integrale e tempestivo pagamento dell’importo dà diritto, all’atto del pensionamento, a una rendita vitalizia reversibile, la quale integra la pensione ed è soggetta al medesimo regime fiscale e previdenziale di quest’ultima, ivi compresa la rivalutazione Istat annuale.
La rendita vitalizia decorre dalla data di maturazione del diritto a pensione, a tal fine considerando anche il periodo oggetto del beneficio, ovvero dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, se questa è successiva alla maturazione predetta.
Si decade dal beneficio quando:
- è trascorso inutilmente il termine stabilito per la presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia reversibile;
- la domanda non è seguita dall’integrale pagamento nel termine.