Il massimale di retribuzione per limitare il peso della contribuzione INPS è stato posto a partire dall’anno 1996. Quest’anno è di 102.543 euro, il che significa che su retribuzioni superiori non si paga l’INPS sulla parte eccedente. Non pagando l’INPS ovviamente si esclude la parte eccedente anche dal calcolo della pensione. Può capitare a volte che il contributo venga versato anche su quote retributive oltre la soglia del massimale. L’errore può derivare da varie cause, tra cui, ad esempio, il mancato collegamento informativo tra aziende e lavoratori nelle ipotesi di successione di rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno.
In questi casi il datore di lavoro deve inviare la richiesta di restituzione di quanto pagato in più, rispettando il termine decennale di prescrizione. Ricordando che le somme che non potranno formare oggetto di rimborso a causa del decorso del termine prescrizionale, rimarranno acquisite all’INPS e saranno improduttive di effetti previdenziali.
Qualcuno potrà obiettare a tale proposito che il decreto presidenziale n. 818/1957 consente di valutare in relazione alla quota di pensione i contributi non dovuti quando l’accertamento dell’indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni dalla data in cui il versamento stesso è stato effettuato. Ebbene, l’INPS risponde che tale legge non si applica in questo caso in quanto il massimale è un tetto inderogabile sia ai fini della base contributiva sia ai fini della base pensionabile e perciò i contributi indebiti non hanno alcun effetto.
Per evitare tali indebiti l’INPS sollecita le aziende a chiedere le dichiarazioni dei lavoratori volte ad individuare il corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento se interviene una variazione (ad esempio, lavoratore che opti per il sistema contributivo, ecc.).
Il datore di lavoro deve dichiarare mensilmente nel flusso Uniemens il regime applicato a ciascun dipendente attraverso la compilazione dell’elemento <RegimePost95>, nel quale va apposto il valore “S” se il lavoratore è soggetto a regime contributivo o il valore “N” se l’ipotesi non ricorre. La compilazione è richiesta anche se il valore dichiarato è invariato e ricorrente nel tempo.
Il recupero della contribuzione eccedente va richiesto:
- per i periodi antecedenti all’introduzione del sistema Uniemens: con una apposita richiesta di rimborso indicando per competenza annuale, per ogni singolo lavoratore (codice fiscale e dati anagrafici), la retribuzione eccedente il massimale e la relativa contribuzione versata a titolo pensionistico e trasmettendo flussi di variazione Emens per la sistemazione delle posizioni individuali;
- per i periodi successivi all’introduzione del sistema Uniemens: con l’apertura della procedura di regolarizzazione
Attenzione ai casi di pagamento della indennità sostitutiva del preavviso a cavallo di due annualità corrisposta a un lavoratore soggetto al massimale contributivo: in ogni caso il massimale verrà applicato solo sulle quote d’ indennità che ricadono nell’anno stesso. Queste potranno perciò essere integralmente, parzialmente o per nulla assoggettate a contribuzione, a seconda del valore del massimale raggiunto. Le quote di indennità, che temporalmente ricadono nell’annualità successiva, saranno assoggettate al massimale dell’anno successivo.