Entro il 1° luglio 2019 artigiani e commercianti devono versare i contributi INPS dovuti sulle quote di reddito eccedente il minimale. Se vogliono possono pagare entro il 31 dello stesso mese: versamenti a saldo per l’anno di imposta 2018 e primo acconto per l’anno 2019; ed entro il 2 dicembre 2019: versamento secondo acconto 2019. Identiche date anche per i liberi professionisti che versano i contributi alla gestione separata INPS.
I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 2 luglio e il 31 luglio 2019 devono pagare anche la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, evitando il tal modo la richiesta di sanzioni per ritardato versamento. La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo: “Api” (artigiani), “Cpi” (commercianti) “Dppi” (liberi professionisti).
I pagamenti possono essere assolti anche in modo rateale: questa agevolazione riguarda solo i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale, anche se essi siano ancora a debito (non saldati alle relative scadenze).
Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2018 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2019.
Per tutti la prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2019-PF”. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2019 (esattamente entro il 2 dicembre 2019).
In caso di rateazione il modello F24 va compilato tenendo presente che:
- gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
- le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: Cp, Cpr, Ap, Apr, P10, P10r, Pxx, Pxxr, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali Cpi o Api o Dppi;
- la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, sia la eventuale maggiorazione 0,40%.
Al fine di unificare con l’attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite modello F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2018.
L’importo eventualmente risultante a credito può essere portato in compensazione nel modello F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno 2018 e l’importo che si intende compensare.
E ciò vale anche per l’anno di riferimento 2017. L’eventuale residuo del credito riferito agli anni fino al 2016 sarà chiesto a rimborso oppure a compensazione contributiva (autoconguaglio).
Anche per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata è possibile portare in compensazione l’eventuale importo risultante a credito, sia con la contribuzione dovuta nella gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto 2019), sia con altri tributi.
Le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all’anno 2017 non devono essere esposte in dichiarazione, ma devono essere oggetto di richiesta di rimborso oppure di istanza di auto conguaglio.
L’INPS ricorda che i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali anno 2018, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori). Per calcolare il contributo deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2018, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Fanno parte del reddito imponibile anche i redditi eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata.
Ovviamente al reddito d’impresa del titolare deve essere sottratto il reddito dei coadiutori o coadiuvanti.