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Certificazione contabile esterna: il credito d'imposta vale per le imprese non soggette ad obbligo di revisone

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Certificazione contabile esterna: il credito d'imposta vale per le imprese non soggette ad obbligo di revisone

venerdì, 21 giugno 2019

La Risposta n.200 tratta il tema della possibilità di usufruire del credito d'imposta per la certificazione della documentazione contabile prodotta per la richiesta di accesso al credito in ricerca e sviluppo ed al Bonus Formazione 4.0.

La legge prevede che “Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (…) Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro (…)”.

Non sono tenuti al controllo legale dei conti:

  • le imprese individuali;
  • le società in nome collettivo;
  • le società in accomandita semplice;
  • le società a responsabilità limitata che non superano i limiti previsti dall'art. 2477, comma 3 del codice civile 

Per contro, se una società, è tenuta per legge ad avere il controllo legale dei conti non può beneficiare del contributo sotto credito d'imposta, sia nell'ambito delle spese di ricerca e sviluppo che nell'ambito del Bonus Formazione 4.0.

Si ricorda che...

Allo stato attuale, l'art. 2477, comma 3 prevede che "La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità."

 

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