Molte volte il mezzo di provare l’esistenza del rapporto di lavoro – per il quale non sono stati versati i contributi ormai prescritti – è la testimonianza. Prova invero molto pericolosa e critica che può risolversi, come sottolinea l’INPS, in uno svilimento della prova documentale. In ogni caso – e la Corte costituzionale ce lo insegna con Sent. n. 568/1989 – la prova non può essere esclusa a priori. Perciò l’INPS invita i propri uffici a usare molta cautela, rilevando che il testimone deve rappresentare fatti oggetto della propria percezione diretta e non mediata attraverso altre persone.
Posso essere valutate le dichiarazioni rilasciate da colleghi di lavoro regolarmente assicurati nel periodo per il quale rendono testimonianza e dal datore di lavoro.
Se si tratta di iscritti alla gestione agricola dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri possono essere valutate le dichiarazioni rilasciate da:
- dipendenti dell’azienda agricola di appartenenza del richiedente, regolarmente assicurati per l’intero periodo per il quale viene chiesto il riscatto;
- iscritti nel periodo di riferimento in qualità di lavoratori autonomi od operai agricoli regolarmente assunti presso l’azienda “confinante” (serve una relazione tecnica asseverata) con quella dove il richiedente dice di avere lavorato;
- familiari che siano titolari o collaboratori nel nucleo diretto coltivatore nel periodo oggetto di riscatto.
Nell’ambito della gestione artigiani e commercianti possono essere ascoltati:
- dipendenti dell’impresa artigiana o commerciale di appartenenza del richiedente nel periodo per il quale viene chiesto il riscatto, regolarmente assicurati per l’intero periodo;
- familiari che siano titolari o collaboratori nell’impresa nel periodo oggetto di riscatto. Non possono essere utilizzate dichiarazioni rese da vicini di casa, né da clienti anche abituali dell’impresa, né da soggetti che dicono di avere lavorato presso aziende poste nelle immediate vicinanze.
La testimonianza deve contenere l’attestazione della durata continuativa e non interrotta della concreta prestazione lavorativa resa dall’interessato. Il testimone deve dichiarare le mansioni che ha visto svolgere al lavoratore nel periodo oggetto di istanza.
La dichiarazione testimoniale deve essere resa con piena assunzione di responsabilità, anche di natura penale. Chi rende la dichiarazione testimoniale deve dichiarare eventuali rapporti di coniugio, unione civile o convivenza, parentela, affinità, affiliazione, dipendenza con la parte interessata ovvero eventuali interessi nei fatti sui quali rende la propria dichiarazione.