L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risoluzione n. 57/E/2019 affronta il tema del corretto trattamento fiscale delle operazioni in valuta estera, fornendo anche un'analisi del corretto trattamento contabile.
Il quesito posto dalla società istante è stato posto per conoscere il corretto trattamento fiscale delle seguenti operazioni:
- uscita monetaria dal conto intrattenuto in euro e acquisto di valuta estera, al cambio del giorno dell’operazione, con contestuale apertura di un conto nella medesima valuta estera;
- acquisto di azioni in valuta estera, attraverso il conto aperto in valuta estera. In tale data, il cambio euro-valuta estera può essere diverso da quello vigente al momento di apertura del conto in valuta;
- percezione di dividendi in valuta estera, relativi ai titoli posseduti, incassati sul conto corrente nella medesima valuta;
- cessione dei titoli ancora esistenti in portafoglio; analogamente alla situazione rappresentata sub b), il cambio euro-valuta estera può oscillare;
- valutazioni di fine esercizio: Alfa evidenzia che alla data di chiusura dell’esercizio, nel bilancio della società sono evidenziati i titoli presenti in portafoglio, contabilizzati nell’attivo circolante ovvero tra le immobilizzazioni finanziarie, e il saldo del conto in valuta estera.
Aspetto civilistico/contabile
L'art. 2425 bis del codice civile prevede che “i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”, e l'art. 2426 prevede che “le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto”.
L'OIC 26 distingue le attività/passività monetarie (crediti, debiti, disponibilità liquide, ratei attivi e passivi, titoli di debito) dagli elementi non monetari (tutte le attività/passività che non comportano il diritto ad incassare o l'obbligo a pagare importi di denaro in valuta. Rientrano tra gli elementi non monetari le immobilizzazioni, le partecipazioni, le rimanenze, i risconti attivi e passivi.
Secondo l'OIC le poste monetarie in valuta debbono essere convertite in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio con l'imputazione a conto economico degli utili e delle perdite da cambi. Le poste non monetarie debbono essere iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio rilevato al momento dell'acquisto.
Aspetto fiscale
La risoluzione cita l'articolo 9 e l'articolo 110 del Tuir:
- l'articolo 9 comma 2 prevede che “per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti”;
- l'articolo 110 comma 2 prevede che per “la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri (…) in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell’articolo 9…” e, al successivo comma 3, dispone che “la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza”;
- l'articolo 110 comma 9 rileva che “sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili”.
Su queste basi, l'amministrazione finanziaria ha fornito adeguata risposta sul corretto trattamento fiscale delle 5 operazioni dichiarate dalla società istante.
Per quanto riguarda il punto a), il costo fiscalmente riconosciuto della valuta estera è quello risultante dalla conversione in euro al cambio del giorno in cui si è effettuata l'operazione di acquisto.
Sul punto b) l'amministrazione finanziaria ha chiarito che "il prelievo della disponibilità liquida dal conto espresso in valuta estera per acquistare i titoli azionari - a prescindere se si tratta di immobilizzazioni finanziare o di titoli del circolante - determina il concorso alla formazione del reddito imponibile di periodo delle differenze di cambio, positive o negative, maturate fino a tale momento, essendo realizzato il differenziale di valore maturato dalla valuta estera tra la sua data di acquisto e quella di utilizzo per l’acquisto dei titoli."
Per quanto riguarda l'incasso dei dividendi (punto c)) è necessario effettuare la conversione al cambio ufficiale in vigore nel momento di percezione del dividendo. In sede di chiusura del bilancio si dovrà convertire al tasso di cambio a pronti al fine di porre in evidenza la componente economica, sia essa positiva o negativa.
il corrispettivo relativo allo smobilizzo dei titoli in portafoglio (punto d)) dev'essere calcolato applicando il cambio corrente alla data nella quale è avvenuta la cessione degli stessi; ciò determinerà lo stanziamento di plusvalenze/minusvalenze che concorreranno alla formazione del reddito imponibile.
Sul punto e) l'amministrazione finanziaria si è così espressa:
"l’eventuale differenziale, positivo o negativo, tra costo fiscalmente riconosciuto e valore di cambio della valuta estera alla data di chiusura dell’esercizio concorre alla formazione del reddito imponibile, in considerazione delle caratteristiche peculiari di liquidabilità di un deposito di conto corrente, che rappresenta un provento od onere in valuta estera che risulta percepito o sostenuto.
In merito alla valorizzazione dei titoli ancora in portafoglio alla chiusura dell’esercizio:
- per i titoli partecipativi, in quanto attivi di natura non monetaria, ai sensi dell’OIC 26 devono essere iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e le differenze cambio positive o negative non danno luogo a un’autonoma e separata rilevazione;
- per i titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o i titoli assimilati, in applicazione del comma 3 dell’articolo 110 del TUIR, la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio non assume rilevanza ai fini fiscali."