Nell’ambito della retribuzione soggetta a contributo per i lavoratori iscritti al Fondo volo il testo unico del fisco stabilisce che le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. Mentre per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997 l’indennità di volo è calcolata nella misura del 100% del suo ammontare.
Possiamo distinguere due periodi nel groviglio di norme che si sono succedute in questi ultimi anni.
- Periodo generale (con eccezione del periodo intermedio 2014-2017, vedi dopo): a) indennità di volo: sempre individuata nella misura del 50% con riferimento all’imponibile assoggettabile a contribuzione; b) retribuzione pensionabile: nei confronti di lavoratori che risultino iscritti al Fondo volo successivamente al 31 dicembre 1995 l’indennità di volo è individuata nella misura del 50%; c) per tutti i lavoratori iscritti al Fondo volo al 31 dicembre 1995 (con pensione calcolata con il metodo retributivo e misto), ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, l’indennità di volo è considerata al 100% per le quote di pensione maturate alla data del 31 dicembre 1997.
- Per il periodo 2014-2017 l’indennità di volo: 1) è esclusa totalmente dalla base imponibile ai soli fini contributivi, 2) vale nella determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50% dell’ammontare.
Infine, allo scopo di stabilire quale sia la retribuzione integrabile nel caso di eventi che sospendono il rapporto di lavoro con particolare riferimento alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie INPS precisa che le voci retributive integrabili sono quelle sulle quali devono essere commisurati i contributi previdenziali a condizione che: a) abbiano carattere di continuità ed obbligatorietà; b) siano riferiti ad orario di lavoro contrattualmente stabilito. Sono quindi integrabili solo le voci ed indennità che costituiscono parte fissa della retribuzione globale con esclusione di quelle collegate alla effettiva prestazione di lavoro.
Per cui le indennità di volo costituiscono parte fissa della retribuzione, e perciò concorrono sempre – nella misura del 50% del minimo contrattualmente garantito – alla determinazione della retribuzione integrabile e della contribuzione figurativa.