L'art. 2 del D.Lgs. 127/2015 ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano operazioni di cui art. 22 Dpr 633/72 (commercio al minuto o attività assimilate) memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione ex art. 24 Dpr 633/72.
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a partire dal 1° luglio 2019 ai soggetti con volume d'affari superiori ad euro 400.000.
Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitate"
In attesa del citato decreto che potrebbe prevedere alcuni esoneri, l'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n. 139, ha riassunto i punti cardine della norma fornendo importanti chiarimenti :
- l'obbligo è anticipato al 1° luglio 2019 per oloro che hanno un volume d'affari superiore a 400.000 annui (dato anno 2018). Si ricorda che per coloro che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019, l'obbligo scatta comunque a partire dal 1° gennaio 2020, anche se si è già superato il limite sopra indicato;
- la memorizzazione e la trasmissione telematica devono avvenire "mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'invulnerabilità e la sicurezza dei dati";
- con il Provvedimento 99297/2019 sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi;
- i registratori telematici non hanno necessità di entrare in servizio prima della decorrenza dell'obbligo (1° luglio 2019 / 1° gennaio 2020);
- il contribuente con volume d'affari 2018 superiore a 400.000 euro, su base volontaria, può mettere in servizio i registratori telematici prima del 1° luglio 2019 e procedere alla memorizzazione ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri. L'Agenzia delle Entrate specifica, però, che "non saranno ammissibili certificazioni dei corrispettivi effettuate in forma promiscua (in parte invio telematico ed in parte tramite ricevuta fiscale/scontrino, ad esempio, in ragione della presenza di diversi punti vendita), nè, sino al 1° luglio 2019, la memorizzazione e l'invio telematico dei dati potranno ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui art. 24 DPR 633/72 (Registrazione dei corrispettivi)".