Secondo quanto stabilito dall’art. 13 del Decreto Crescita (Decreto legge n. 34/2019), il soggetto passivo che agevola, mediante l’impiego di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di beni importati o all’interno dell’Unione Europea, è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre determinate informazioni all’Agenzia delle Entrate.
L’articolo 13 del decreto legge n. 34/2019 cancella così gli obblighi a carico dei gestori delle piattaforme digitali propri dei sostituti d’imposta, ma prevede nuovi impegni informativi verso l’Amministrazione finanziaria.
L’articolo stabilisce, infatti, che a decorrere dal prossimo primo luglio 2019, il soggetto passivo che, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, facilita le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che verranno stabilite con provvedimento del direttore dell’amministrazione finanziaria, per ciascun fornitore i seguenti dati:
- la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
La disposizione si riferisce sostanzialmente ai soggetti che svolgono l’attività di intermediazione sulla rete internet nel settore del commercio elettronico, ossia a chi gestisce marketplace (mercati virtuali). Destinatari della disposizione, non sono dunque i soggetti giuridici che gestiscono il proprio sito di commercio elettronico vendendo direttamente i loro prodotti ai consumatori o ad altre imprese o lo fanno gestire terzi, bensì le piattaforme che ospitano sui loro sistemi i prodotti o le “vetrine” di più fornitori e che mettono in comunicazione chi cerca un prodotto/servizio, sia esso un consumatore o un'altra impresa con chi lo vende.
Il decreto precisa che nel caso in cui il gestore della piattaforma non ottemperi agli obblighi di comunicazione ivi precisati, è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso le informazioni richieste, presenti sulla piattaforma o le ha trasmesse in modo incompleto, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.
La disposizione in commento si ricollega poi al decreto semplificazioni (Decreto legge n. 135/2018 come convertito dalla legge n. 12/2019), nella parte in cui lo stesso, all’art. 11 bis commi da 11 a 15 (introdotto in sede di conversione del decreto dalla legge n. 12/2019), contempla facilitazioni in materia contabile nell’ambito del commercio elettronico effettuato da portali di intermediazione online nel settore della vendita di prodotti informatici importati quali cellulari, pc, laptop, console da gioco, stabilendo che le disposizioni di cui all’articolo 11 bis commi da 11 a 15, acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2021.
Fino a quel momento, quindi fino al 31 dicembre 2020, anche all’intermediario che favorisce le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il primo gennaio 2021, si applicano gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 13 del decreto legge n. 34 qui esaminato e dunque frattanto anche i dati relativi alle operazioni di vendita dei suddetti prodotti di telefonia e informatici nel mese di luglio 2019 devono essere comunicati all’Amministrazione Finanziaria, secondo le modalità che verranno determinate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate innanzi segnalato.