Il Corpo nazionale del soccorso alpino del Club alpino italiano è sempre impegnato in operazioni di soccorso, non solo d’inverno quando ci sono valanghe di ghiaccio, ma anche durante l’estate per frane, avversità climatiche o per salvare gli alpinisti della domenica. Il soccorritore lavoratore dipendente deve ovviamente lasciare il posto di lavoro.
Ricordiamo qui che il soccorso è svolto per quattro motivi:
- per gli infortunati;
- per chi è in stato di pericolo;
- per il recupero dei caduti;
- per le attività di addestramento. Il lavoratore dipendente può assentarsi dal lavoro per tutto il periodo di soccorso o di esercitazione. L’assenza vale anche per il giorno successivo, quando l’attività è svolta per più di 8 ore, oppure è terminata oltre la mezzanotte.
Di tutto ciò fa fede la dichiarazione del Sindaco del comune in cui si sono svolte le operazioni.
Fatta questa premessa vediamo quali sono i diritti dei lavoratori impegnati. Il soccorritore ha diritto alla piena retribuzione e al versamento dei contributi per la pensione. L’azienda liquida il dovuto nella busta paga e poi ne chiede il rimborso all’INPS. A sua volta l’INPS ne chiede il rimborso una volta l’anno al Ministero del lavoro.
Tutto ciò vale se il volontario è lavoratore dipendente. Ma se il soccorritore è lavoratore autonomo? Beh, anche in questo caso l’interessato (artigiano, commerciante, ecc.) ha diritto a una retribuzione sotto forma di una indennità, determinata sulla media delle paghe spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria. Essa viene stabilita attraverso un decreto del Ministero del lavoro.
Per l’anno 2019 essa è di 2.167,53 euro al mese. L’ l’indennità giornaliera è di 98,52 euro se l’autonomo lavora 22 giorni al mese perché fa la settimana corta; scende a 83,36 euro se non c’è la settimana corta.