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Contrattisti presso ambasciate e consolati italiani: quando i contributi INPS si versano in Italia

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Contrattisti presso ambasciate e consolati italiani: quando i contributi INPS si versano in Italia

lunedì, 06 maggio 2019

Vanno rapportati alle retribuzioni effettivamente percepite i contributi dovuti: a) agli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura all’estero facenti capo al Ministero degli esteri; b) al personale locale nelle scuole statali all’estero. Gli impiegati a contratto hanno diritto alle assicurazioni previdenziali stabilite dalle leggi locali, e quindi il Ministero e i lavoratori devono assolvere i conseguenti obblighi contributivi sulla base delle normative del Paese estero dove si svolge il rapporto di lavoro. 

A seconda del Paese in cui è instaurato e si svolge il rapporto di lavoro, vanno opportunamente distinte le varie fattispecie.

  1. Il rapporto di lavoro si svolge in un Paese dell’Unione Europea: gli impiegati a contratto sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie previste dal Paese estero in cui prestano attività lavorativa. Sappiamo però che i regolamenti comunitari permettono di derogare al principio della territorialità dell’obbligo assicurativo attraverso specifici accordi in deroga tra le autorità competenti degli Stati membri interessati. Perciò se esistono tali accordi nel senso che va applicata la legge italiana, il personale dovrà essere assicurato ai fini previdenziali in Italia con contestuale esonero dall’applicazione della legislazione dello Stato membro di occupazione.
  2. Il rapporto di lavoro si svolge in un Paese extracomunitario con cui vige una convenzione bilaterale per la sicurezza sociale (esempio: Canada, Usa, Brasile, Venezuela, Australia, ecc.). Anche in questo caso gli impiegati a contratto sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie previste dal Paese estero in cui prestano attività lavorativa. Tutto dipende dalle regole stabilite nella convenzione tra i due Stati: al personale italiano si applicheranno le tutele previste dalla legislazione del Paese estero o di quella nazionale. 
  3. Il rapporto di lavoro si svolge in un Paese extracomunitario con cui non vige una convenzione bilaterale per la sicurezza sociale. In questo caso gli impiegati a contratto, a prescindere dalla relativa nazionalità, sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie previste dal Paese estero dove lavorano. 

Se però la normativa locale non prevede alcuna forma di tutela previdenziale, o sia comunque insufficiente, gli impiegati a contratto possono su richiesta essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri.

Gli impiegati a contratto determinato o indeterminato di cittadinanza italiana possono optare per l’applicazione della legislazione previdenziale italiana.

Il personale di cittadinanza italiana che ha optato per la legislazione dello Stato accreditante (Italia) potrà mantenere l’assoggettamento alla citata legislazione fino al 30 aprile 2020. Gli interessati a contratto optanti sono assicurati alle seguenti gestioni previdenziali: a) assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (gestione previdenziale del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con aliquota contributiva complessiva pari al 32,65%, di cui il 9,19% a carico del lavoratore; b) assicurazione NASpI, esclusivamente per i rapporti di lavoro a tempo determinato, con aliquota pari all’1,61%; c) cassa unica assegni familiari, qualora non sia assicurato un trattamento di famiglia in misura almeno uguale ai minimi di legge. 

La retribuzione da assumere a riferimento per il calcolo delle predette assicurazioni è pari alle seguenti misure: 1) al 50% delle retribuzioni corrisposte sino al 31 marzo 2018; 2) all’intera retribuzione corrisposta a decorrere dal 1° aprile 2018. Da tale data per gli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura facenti capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e per il personale locale nelle scuole statali all’estero, i contributi e i premi previdenziali sono calcolati sull’ intera retribuzione. Ovviamente tale retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative.

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