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Numerazione delle fatture: l'unico limite è l'unicità

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Fatturazione elettronica e conservazione digitale
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Numerazione delle fatture: l'unico limite è l'unicità

giovedì, 02 maggio 2019

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 132 sulla base di specifico interpello formulato da un contribuente in materia di numerazione delle fatture, alla luce dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica. il quesito è il seguente:

L’istante è titolare di una ditta individuale che svolge l’attività di commercio all’ingrosso di frutta ed ortaggi, effettuando numerosi acquisti da agricoltori in regime di esonero di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). Egli chiede come dovrà essere gestita la numerazione delle autofatture elettroniche; nello specifico occorre predisporre una numerazione separata per ciascun fornitore in regime di esonero  oppure utilizzare un’unica numerazione seguendo l’ordine progressivo di emissione da parte del cessionario?

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

Posto che l'introduzione della fatturazione elettronica non ha mutato in alcun modo gli adempimenti a carico del cessionario/committente nei confronti degli agricoltori che operano in regime di esonero, l'Agenzia suggerisce che "nell’adempiere l’obbligo posto a suo carico dall’articolo 34, comma 6, del decreto IVA, il cessionario, nel rispetto di un’ordinata contabilità, può determinarsi nel modo più confacente alla propria organizzazione aziendale (ad esempio, numerando progressivamente le fatture poi consegnate agli agricoltori cedenti facendole seguire da una o più lettere identificative [legate alle iniziali della propria denominazione o altro]), con l’unico limite dell’univocità, ossia dell’identificazione certa del documento, anche tramite la sua data, così da evitare duplicazioni od ostacolo all’attività di controllo".

Si ricorda che...

L’articolo 34, comma 6, del decreto IVA prevede, in via generale e salva diversa opzione esercitata dai soggetti interessati, che: «I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell’articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell’articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. [...]». 

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