Se il datore di lavoro occupa un numero di dipendenti pari o inferiore a nove quali contributi INPS devono essere pagati per i rapporti di apprendistato professionalizzante? Prima di rispondere alla domanda l’INPS ricorda che l’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con obbligo a carico del datore di lavoro di impartire la formazione idonea a consentire all’apprendista di acquisire le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro e a conseguire una qualificazione professionale.
La legge (art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015) precisa che una volta conseguita – attraverso l’apprendistato di primo livello – la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella indicata dalla contrattazione collettiva.
Il fatto che si parli di “trasformazione” del contratto significa che siamo in presenza di una continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato professionalizzante. Da ciò deriva che deve essere prolungato anche il periodo di formazione, già ricevuta dal lavoratore nel lasso temporale di durata del contratto di apprendistato di primo livello, di modo che possa acquisire la qualificazione professionale ai fini contrattuali.
Circa il regime contributivo applicabile la legge n. 296/2006 dispone per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove che l’aliquota del 10% a carico dei medesimi datori di lavoro venga ridotta:
- nell’anno del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto,
- di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto,
- restando ferma l’aliquota 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.
Per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello (sempre da datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove), l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per gli anni di contratto dal terzo in poi è pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Poi dalla data di trasformazione del contratto l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile.
Il datore di lavoro deve versare anche l’aliquota di finanziamento della Naspi nella misura dell’1,31% e il contributo integrativo 0,30% destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.