Come noto a seguito delle modifiche che sono state introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il contribuente che intenda fruire della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi edilizi e tecnologici di cui all’articolo 16-bis del TUIR, ha l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - articolo 1 commi 344-345-346-347), al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito.
La “nuova” Comunicazione all’ENEA non deve essere effettuata da tutti coloro che usufruiscono della detrazione del 50% ex articolo 16-bis TUIR per i lavori di ristrutturazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ma esclusivamente nei casi in cui si realizzi un risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
Tra gli interventi per i quali sorge l’obbligo di invio della Scheda all’ENEA rientrano:
- Strutture edilizie
- riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
- riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.
- Infissi
- riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.
- Impianti tecnologici
- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- microcogeneratori (Pe<50kWe);
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori di calore a biomassa;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation,
- teleriscaldamento;
- installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019).
- acquisto di elettrodomestici (di classe energetica minima prevista A+, ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A, piani cottura e lavasciuga non classificati, forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici, asciugatrici) in connessione con interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e restauro conservativo (di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del DPR n. 380/2001) per i quali il contribuente ha goduto delle agevolazioni IRPEF di cui all’articolo 16-bis TUIR.
Termini di scadenza per l’invio della comunicazione ed intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate
La comunicazione è obbligatoria per i soli interventi la cui data di ultimazione o di collaudo decorre a partire dal 1° gennaio 2018 (non sussiste alcun obbligo se la data di fini lavori/collaudo è anteriore al 1° gennaio 2018). A seguito di numerosi rinvii, il termine di adempimento, inizialmente fissato per il 28 febbraio 2019 per gli interventi per i quali si è avuta la fine lavori o il collaudo tra il 1° gennaio 2018 ed il 21 novembre 2018, è slittato al 1° aprile u.s. Per tutti gli altri la data di invio della comunicazione scade al 90° giorno a partire dalla data di fine lavori o collaudo.
L’avvenuta trasmissione della comunicazione è completata con la stampa dell’intero modello sul quale, oltre ai dati inseriti, vengono indicati:
- la data di trasmissione;
- un codice identificativo dell’avvenuta trasmissione.
Con la Risoluzione n. 46/E pubblicata il 18 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha poi finalmente chiarito quali sono gli effetti derivanti dalla mancata o ritardata trasmissione all’Enea delle citate informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia, espressamente escludendo che il mancato o tardivo invio dei dati possa comportare la decadenza dal diritto all’utilizzo delle detrazioni da parte del contribuente.
Sul punto, infatti, la norma istitutiva dell’adempimento non aveva chiarito in alcun modo se la mancata trasmissione delle informazioni potesse comportare la revoca dell’agevolazione, come tra l’altro è attualmente previsto per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - articolo 1 commi 344-345-346-347: tale applicazione estensiva delle conseguenze del mancato invio è stata tuttavia esclusa dall’Agenzia delle Entrate, in considerazione dell’assenza di una esplicita disposizione normativa in tal senso.
Infatti, né l’articolo 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1988 (il quale reca l’elenco tassativo dei casi di diniego della detrazione), né l’articolo 16 del Decreto Legge n. 63/2013 prevedono per il contribuente la perdita del diritto alla detrazione in caso di mancata o tardiva trasmissione. A tal proposito è opportuno inoltre ricordare che, con l’articolo 1, comma 3, lettera b) n. 4) della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio per il 2018), il Legislatore ha provveduto ad aggiungere all’articolo 16 del D.L. n. 63/2013 u comma 2-bis secondo cui: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’Enea le informazioni sugli interventi effettuati. L’Enea elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.”
Come noto la comunicazione dei dati relativi agli interventi ex-articolo 16-bis TUIR i quali comportino un risparmio energetico deve essere operata telematicamente utilizzando l’apposito sito internet messo a disposizione dall’ENEA. Tuttavia tale struttura è stata resa disponibile soltanto in data 21 novembre 2018, prevedendo che, per tutti gli interventi ultimati (o sottoposti a collaudo) tra il 1° gennaio 2018 ed il 21 novembre 2018, la trasmissione dovesse essere effettuata entro 90 giorni dalla suddetta data. In considerazione delle richieste avanzate dagli operatori la scadenza di febbraio 2019 è stata tuttavia rimandata fino al 1° aprile 2019.
A regime (ovvero per tutti gli interventi terminati nel 2019) la trasmissione dovrà invece avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Va ricordato (nuovamente) che non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere oggetto di comunicazione, essendo prevista esclusivamente la trasmissione dei dati riguardanti gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili.