Ulteriori chiarimenti INPS per l’iscrizione e il versamento dei contributi da parte dei professori, dei ricercatori universitari e delle figure equiparate: a) che svolgono, in aggiunta all’attività didattica e di ricerca, attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie o strutture comunque convenzionate, b) sulla base dei protocolli di intesa stipulati dalle Regioni con le istituzioni ubicate nel loro territorio.
Gli interessati, in servizio presso le Università italiane, oltre alla retribuzione da parte dell’Università, ricevono un trattamento aggiuntivo, pagato dalla struttura sanitaria, graduato: 1) in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico, 2) ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale, 3) all’efficacia nella realizzazione dell’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
I contributi per la pensione li paga, anche per le retribuzioni relative all’attività sanitaria, l’Università: a) alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (Ctps), b) al Fondo ex Enpas per i trattamenti di previdenza, vale a dire per il trattamento di fine servizio, c) e alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Il nuovo sistema di integrazione riconosce al personale universitario impegnato anche in attività assistenziale il diritto a ricevere, oltre al trattamento economico erogato dall’Università, i trattamenti economici aggiuntivi previsti dai relativi contratti collettivi nazionali dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale; e cioè: 1) un trattamento graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi d’incarico (indennità di posizione), 2) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale (indennità di risultato), 3) una indennità di “esclusività” per la limitazione intramoenia dell’attività libero professionale e cioè per lo svolgimento del rapporto di lavoro in regime di esclusività.
Di prassi sono inseriti nel calcolo della quota A della pensione i compensi connessi alla funzione e al grado di responsabilità dell’incarico, mentre sono legati alla quota B i compensi relativi ai risultati, all’efficienza o a elementi non predeterminati o relativi a particolari condizioni di lavoro.
Perciò, venendo al caso concreto, il trattamento graduato va valutato nella quota A e quello aggiuntivo (soggetto a variazione in relazione ai risultati raggiunti) nella quota B.
INPS indica infine le istruzioni operative per inserire i dati in modo corretto nel flusso Uniemens-Lista PosPa.