La pensione di vecchiaia riconosciuta agli avvocati iscritti alla propria cassa di previdenza chiede 69 anni di età e almeno 34 di effettiva iscrizione. Dal 1° gennaio 2021 i requisiti crescono a 70 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione. Siamo quindi lontani dai requisiti chiesti ai lavoratori dipendenti iscritti all’INPS e soprattutto alla famosa “Quota 100”.
Ma è proprio così? Non proprio se esaminiamo il regolamento della Cassa forense che prevede la pensione di vecchiaia anticipata. Con essa il professionista può scegliere liberamente di anticipare il pensionamento e di accedervi in un’età compresa tra i 65 e i 70 anni, fermo in ogni caso il requisito minimo di anzianità contributiva previsto per la pensione di vecchiaia (attualmente 34 anni).
Se si sceglie questa soluzione l’avvocato ha una riduzione della pensione; l’assegno è ridotto dello 0,41% per ogni mese (corrispondente al 5% per ogni anno) di anticipo rispetto al requisito anagrafico richiesto. Quindi il professionista che sceglie la pensione di vecchiaia a 65 anni, con 35 anni di contribuzione, ha la rata di pensione ridotta del 25%.
Grosso modo, siamo sullo stesso piano di Quota 100. Ma c’è di più: se si hanno 35 anni di contributi il professionista può chiedere la pensione a 66 anni (Quota 101) o a 67 (Quota 102), ecc. con riduzioni più contenute a seconda dell’anticipazione rispetto al 70° anno di età.
Nessuna decurtazione invece se con i 65 anni di età l’iscritto ha raggiunto l’anzianità contributiva di 40 anni. E tutto ciò è ammesso anche se la persona mantiene l’iscrizione all’Albo, potendo in tal modo continuare a svolgere l’attività professionale.
Per completezza di discorso è utile ricordare che nel sistema previdenziale forense è presente anche la pensione di anzianità, che a differenza di quella di vecchiaia anticipata ora esaminata, comporta la cancellazione dall’Albo degli avvocati e da quello dei Cassazionisti.
Tale pensione oggi viene concessa a “Quota 100” e dal 2020 a “Quota 102”, in quanto nel corso di quest’anno richiede 61 anni di età e almeno 39 anni di anzianità contributiva, mentre dal 2020 l’età anagrafica richiesta salirà a 62 anni e quella contributiva a 40 anni. Per continuare nel parallelo con le misure.