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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: ecco i codici tributo

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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: ecco i codici tributo

giovedì, 11 aprile 2019

La prima scadenza è fissata per il 23 Aprile 2019 (la scadenza originaria è il 20 aprile ma quest'anno cade nel periodo delle festività pasquali). Entro tale data bisognerà effettuare il versamento mediante modello F24 dell'imposta di bollo dovuta per il I° trimestre 2019.

L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risoluzione 42/E/2019 ha istituito i codici tributi utili per effettuare il versamento:

  • “2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • “2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • “2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • “2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • “2525” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”;
  • “2526” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”.

Tali codici dovranno essere inseriti nella sezione Erario  del modello F24, con l’indicazione nel campo anno di riferimento dell’anno cui si riferisce il versamento.

"In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”, i suddetti codici tributo sono esposti esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, riportando nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” i seguenti dati:

  • nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
  • nel campo “codice tributo/causale”, uno dei suddetti codici tributo;
  • nel campo “riferimento A”, nessun valore;
  • nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato AAAA".

Si ricorda che...

La norma prevede che "Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate (…).”

La suddetta disposizione si applica alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

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