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Disoccupazione NASpI i casi di sospensione e decadenza

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Disoccupazione NASpI i casi di sospensione e decadenza

venerdì, 12 aprile 2019

Ci sono casi in cui il pagamento dell’indennità di disoccupazione NASpI viene dagli uffici INPS sospeso e casi in cui c’è la totale decadenza della prestazione. Entriamo più nel dettaglio.

  1. La prestazione è sospesa in caso di:
    1. rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.000 euro;
    2. nuova occupazione in paesi dell’Ue o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari.
  2. Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se:
    1. perde lo stato di disoccupazione;
    2. inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro, o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
    3. non comunica entro un mese dalla domanda il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda;
    4. inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio;
    5. raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o per la pensione anticipata;
    6. acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità NASpI;
    7. non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego. In questo ultimo caso la legge introduce sanzioni proporzionali, che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un’intera mensilità della prestazione, fino alla decadenza dalla NASpI e dallo stato di disoccupazione. 
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