Quando arriva la domanda di pensione di cittadinanza, l’INPS deve verificare il possesso dei requisiti entro i successivi cinque giorni lavorativi. E lo fa mettendo insieme le informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate e le indicazioni fornite dagli interessati con la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e si impegna a definire la pratica entro la fine del mese successivo.
Ma quanti e quali sono questi requisiti. Ce lo ricorda lo stesso INPS con Circ. n. 43/2019, suddivisi in tre grossi comparti:
- requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno;
- requisiti reddituali, patrimoniali e beni durevoli;
- requisiti di compatibilità.
Vediamo più da vicino i requisiti che, è bene non dimenticarlo, devono essere presenti per tutta la durata del pagamento del beneficio. E questo vale per tutti i membri del nucleo familiare. A questo proposito INPS affronta il problema dei coniugi separati o divorziati, per precisare che essi fanno parte dello stesso nucleo familiare, quando risiedono nella stessa abitazione o anche nello stesso immobile, pur se siano iscritti in due stati di famiglia distinti. Conclusione: servono due diverse residenze ai coniugi separati o divorziati per costituire due nuclei diversi.
Inoltre il figlio maggiorenne non convivente, per far parte del nucleo familiare dei genitori, deve:
- avere meno di 26 anni;
- essere a carico fiscale dei genitori;
- non deve essere coniugato;
- non deve avere figli.
Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
Chi chiede la pensione deve avere congiuntamente i seguenti due requisiti:
- cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea oppure, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
I requisiti sono autodichiarati sotto la propria responsabilità. Sono i comuni a verificare i requisiti di residenza e di soggiorno per l’acceso al beneficio.
Requisiti reddituali, patrimoniali, e del possesso di beni durevoli
La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione Isee, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda. Di fatto questi sono i valori da non superare:
- un valore dell’Isee inferiore a 9.360 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare (non si conta la casa di abitazione) non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. Valore quest’ultimo che sale di altri 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo e di ulteriori 5.000 euro per ogni componente con disabilità o non autosufficienza;
- un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, soglia che sale a 7.560 euro per la pensione. In ogni caso, la soglia è incrementata a 9.360 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione di cui paga l’affitto;
- un valore dei beni durevoli così definito:
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, anche di seconda mano, immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta;
- ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti (non si tiene conto di autoveicoli e motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- ovvero intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.
Requisiti di compatibilità
Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.