Partiamo col dire che quando si parla di tax ruling o ruling si fa riferimento agli accordi che le autorità fiscali stipulano con aziende, solitamente multinazionali, con cui si garantisce alle stesse un trattamento fiscale di favore. Il ruling, previsto dall’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, viene richiamato dalla legge di stabilità del 2015 all’art. 1 comma 39 con riferimento all’agevolazione patent box e anche nel decreto del MISE sul patent box (DM 28 novembre 2017) come procedura cui fare riferimento:
- in via obbligatoria, nell’ambito dell’agevolazione prevista per i beni immateriali da parte delle imprese che utilizzano direttamente il bene immateriale;
- facoltativamente, nell’ambito di utilizzi indiretti del bene immateriale nel contesto di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, secondo quanto stabilito dall’art. 12 del decreto del 28 novembre 2017.
Con riferimento alle modalità di fruizione dell’agevolazione a seguito di presentazione dell’istanza di ruling, l’articolo 4, comma 3, del decreto Patent Box prescrive che “Qualora la quota di reddito agevolabile sia determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 39, secondo periodo o quarto periodo, della Legge di stabilità, l’opzione ha efficacia dal periodo di imposta in cui è presentata la richiesta di ruling ai sensi dell’articolo 8, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, in deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del medesimo decreto-legge, con riferimento al periodo di efficacia dell’accordo”.
Secondo la norma dunque quando il reddito agevolabile è determinato sulla base di un accordo con l’Agenzia delle entrate, l’opzione diviene efficace dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling.
Il momento esatto da cui decorre l’efficacia dell’opzione dipende dal tipo di istanza di ruling: nel caso di ruling obbligatorio, l’opzione produce efficacia – e, quindi, il quinquennio inizia a decorrere –a partire dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2016), a prescindere dalla data di invio dell’opzione.
Più in dettaglio, in base a quanto prescritto dall’Agenzia delle Entrate, che ha espresso il principio di diritto n. 11/2019, se, dunque, l’opzione per accedere al patent box è stata esercitata nel 2015, in base ad un’istanza di ruling obbligatorio, la presentazione dell’istanza determina l’efficacia dell’opzione e fa decorrere il quinquennio dal 2018 per tutti i beni agevolabili, ovvero software protetto da copyright, brevetti industriali disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Con riferimento ai marchi d’impresa, invece, il contribuente può beneficiare del regime agevolativo entro il termine ultimo del 30 giugno 2021 se ha interesse ad accedere alla procedura di patent box nel 2018, avendo esercitato l’opzione nel 2015, in considerazione del fatto che i marchi d’impresa sono stati esclusi dall’agevolazione patent box.
Per completezza, si ricorda che in base a quanto chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2016, nell’ipotesi di presentazione di ruling facoltativo, qualora l’istanza non venga presentata o integrata, non può essere riproposta per 5 anni. In tal caso, il contribuente può determinare autonomamente il reddito agevolabile, tuttavia, qualora presenti l’istanza, il reddito agevolabile può essere determinato una volta concluso l’accordo.