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La fatturazione elettronica per i fisioterapisti nel 2019

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Fatturazione elettronica e conservazione digitale
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La fatturazione elettronica per i fisioterapisti nel 2019

mercoledì, 20 marzo 2019

Un fisioterapista abilitato all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista al contempo  titolare (ditta individuale) di un ambulatorio fisioterapico – autorizzato all’esercizio di attività sanitaria in varie discipline mediche diretto da un apposito direttore sanitario ha posto i seguenti quesiti in tema di fatturazione elettronica e prestazioni sanitarie dello studio fisioterapico:

  • può essere considerato come struttura accreditata per l’erogazione di servizi sanitari e quindi esonerato dall’obbligo della fatturazione elettronica per tutte le prestazioni "mediche" prestate, comprensive quelle di massofisioterapia?
  • ovvero, comporti l’obbligo della fatturazione elettronica relativamente alle prestazioni di fisioterapia» e, in questo caso, se le prestazioni mediche svolte da medici chirurghi (ad esempio, ecografo) e fatturate dallo studio, andranno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria per la compilazione del Modello 730 precompilato, e di conseguenza non fatturate elettronicamente

Risposte dell'Agenzia delle Entrate

Per la risposta al primo quesito l'Agenzia delle Entrate ribadisce che per il 2019 le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI, mentre "qualora, nell’erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società, ecc.) si avvalga di terzi, che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente all’utente, gli stessi, fermi eventuali esoneri che li riguardino (cfr. l’articolo 1, comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 127 del 2015), documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica via SdI. "

 

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