Come sappiamo la prestazione previdenziale di malattia ha una natura compensativa della perdita di guadagno, per cui ai lavoratori che risultino essere destinatari delle norme vigenti in materia di assicurazione economica di malattia, la tutela viene riconosciuta a condizione che i medesimi non ricevano la normale retribuzione in forza del contratto collettivo di riferimento.
L’INPS elenca a titolo esemplificativo alcune di queste categorie:
- operai dipendenti di aziende del settore industria;
- operai e impiegati del settore terziario e servizi;
- salariati del settore credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
- lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, lavoratori dipendenti dell’appaltatore, lavoratori distaccati, lavoratori con contratto di lavoro intermittente, lavoratori con contratto di apprendistato, lavoratori con contratti di lavoro ripartito, lavoratori a tempo parziale, lavoratori con contratto di inserimento;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- lavoratori interinali;
- soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto;
- addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima;
- detenuti lavoratori.
Per individuare i lavoratori che hanno diritto alla prestazione previdenziale in assenza di un trattamento economico a carico del datore di lavoro, nonché la corretta applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, l’INPS istituisce nell’ambito del flusso UniEmens aziende con dipendenti (sezione “PosContributiva”) un nuovo elemento volto a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia.
A partire dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di marzo 2019, i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di malattia devono compilare il nuovo elemento <TipoRetrMal> inserito nella sezione “DenunciaIndividuale” del flusso UniEmens, elemento da segnalare a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia, indicando uno dei seguenti valori:
- “0” (zero): quando non è prevista l’erogazione di alcuna misura di trattamento retributivo da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo);
- “1”: quando è prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) di un trattamento retributivo integrativo rispetto alla misura dell’indennità economica a carico dell’INPS (Attenzione: l’integrazione retributiva, da parte del datore di lavoro, sommata all’importo dell’indennità economica INPS non deve essere superiore alla misura del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria al lavoratore);
- “2”: quando è prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria.