La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8851 dell’1 Febbraio 2019, nell’ambito di un caso in cui erano state distratte somme di denaro provenienti da un’impresa in bancarotta verso altre imprese operative, ha espresso un importante principio di diritto in tema di autoriciclaggio.
La norma sull'autoriciclaggio di cui all’art. 648 1ter c.p. punisce quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano però un fine ben determinato, ovvero quello di «ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa».
La disposizione, per come formulata, consente di far rientrare il reato di autoriciclaggio nella sfera delle fattispecie di pericolo concreto, restando nella competenza del Giudice penale la valutazione della condotta posta in essere dall'agente al fine di appurare se nel concreto la stessa sia stata finalizzata ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.
In tali circostanze, per verificare se il reato di autoriciclaggio si concretizza in una situazione in cui un soggetto fa confluire somme provenienti da un’impresa che si trova in una situazione fallimentare in favore di altre imprese operative, è doveroso chiedersi se per il configurarsi del suddetto reato sia sufficiente tale connotazione della condotta, oppure se, diversamente, sia necessario che la condotta specifica sia caratterizzata da un quid pluris che manifesti una particolare idoneità dissimulatoria rispetto all'origine del denaro.
Ebbene, la Cassazione, muovendo dal dato letterale dell’art. 648 ter 1 c.p., ha ritenuto che il legislatore abbia voluto precisare che per il configurarsi della fattispecie non basti solo l'impiego in attività imprenditoriali e l'idoneità dissimulatoria della condotta, ma sia altresì necessario che siffatta idoneità dissimulatoria si sia nel concreto verificata; in base a tale ragionamento, i giudici ritengono che il legislatore abbia previsto un comportamento che supera la mera ricezione della somma proveniente da reato.
Ragionando diversamente - come sostenuto dai giudici della Cassazione - e quindi ritenere punibile come autoriciclaggio il semplice trasferimento delle somme distratte verso imprese operative, si finirebbe del resto per sanzionare doppiamente la stessa condotta quando le somme sottratte alla garanzia patrimoniale dei creditori sociali siano dirette verso imprenditori, provocando, rispetto a tale situazione specifica, un'immotivata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella ex art. 648ter 1 c.p.
Con riferimento all'ipotesi che per la configurazione del reato di autoriciclaggio sia necessario un quid pluris rispetto alla condotta del reato presupposto, recentemente la stessa Cassazione si era già espressa, anche se, nel caso specifico, la decisione era tesa a chiarire la differenza tra profitto del reato presupposto e profitto dell'autoriciclaggio ai fini della confisca, (Cass. Sez. 2, n. 30401 del 07/06/2018). In quell’occasione, i giudici precisarono che il prodotto, il profitto o il prezzo dell'autoriciclaggio non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.
Tale analisi interpretativa implica per il giudice di merito il dovere di accertare la sussistenza di questo quid pluris nel caso concreto e motivarlo nella decisione.
Sulla base di tale assunto, la Cassazione nel caso di specie, ha accolto in parte il ricorso della difesa dell’agente, annullando la decisione del Tribunale del riesame che aveva diversamente ritenuto configurarsi il reato di autoriciclaggio ricollegando unicamente la condotta dissimulatoria al solo fatto che l’agente aveva distratto somme provenienti da un’impresa in fallimento verso altre imprese operative.
I giudici di legittimità, dunque, hanno chiuso la propria pronuncia, affermando il seguente principio di diritto: "In tema di autoriciclaggio di somme oggetto di distrazione fallimentare, la condotta sanzionata ex art. 648-ter 1 cod. pen. non può consistere nel mero trasferimento di dette somme a favore di imprese operative, ma occorre un quid pluris che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene" e, annullando l'ordinanza impugnata nel caso di specie, hanno rinviato il caso al giudice di merito che dovrà decidere tenendo conto del suddetto principio enunciato.