Con Provvedimento 37461/2019 è stata stabilita "per il periodo di imposta 2018, la riduzione forfetaria del cambio da applicare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 25-octies del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, è pari al 30 per cento."
il Provvedimento viene emanato su parere conforme della Banca d'Italia ed in base a quanto stabilito dal Dl 119/2018 (convertito nella Legge 136/2018) che ha previsto che la riduzione forfettaria del cambio venga stabilita, appunto, con apposito provvedimento direttoriale.
Si ricorda che
Il comma 2 dell'art. 188 bis del TUIR dispone una riduzione forfetaria pari al 30 per cento anche per i redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia. Detta riduzione non è oggetto di alcun aggiustamento in conseguenza del rinvio esclusivo al comma 1 dell’articolo 188-bis del TUIR operato dal citato comma 632 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014."