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CIG in caso di cambio appalto durata massima

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CIG in caso di cambio appalto durata massima

martedì, 05 marzo 2019

Una azienda è in cassa integrazione per fare fronte a contratti di solidarietà. Nel caso in cui ci sia un cambio di azienda, quella che subentra accede alla CIG: per il personale transitato dall’azienda cedente, già in regime di contratto di solidarietà, si può far ripartire un nuovo conteggio del periodo massimo nel quinquennio per l’impresa subentrante, del tutto distinto da quello fin ad allora utilizzato dall’azienda uscente? In altri termini il limite massimo di 36 mesi nel quinquennio mobile, riferito all’unità produttiva ceduta, può essere conteggiato ex novo con riferimento all’azienda subentrante, senza più calcolare i periodi di cassa integrazione già fruiti dall’azienda uscente?

Il Ministero del lavoro ricorda che nei casi in cui intervenga una successione nell’appalto, nell’unità produttiva sottoposta a contratto di solidarietà, l’azienda subentrante per avere il beneficio deve richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale per la nuova unità produttiva. In tale evenienza il conteggio dei mesi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria va riferito esclusivamente all’impresa subentrante, relativamente alle diverse unità produttive interessate.

Con il risultato che in caso di cambio di appalto il periodo massimo di cig riparte da zero per l’azienda che subentra.

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