È del 95% la riduzione contributiva spettante per chi assume detenuti e internati. In pratica si versa solo il 5% di quanto dovuto per legge. La normativa 2019 definisce quali sono i datori di lavoro che possono fruire del beneficio:
- cooperative sociali che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari;
- aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate.
Solo le cooperative sociali possono avere il beneficio per i lavoratori occupati per attività svolta al di fuori dell’istituto penitenziario; i datori di lavoro pubblici e privati e le cooperative sociali interessate continueranno ad accedere al beneficio dopo avere siglato apposita convenzione con l’Amministrazione penitenziaria, centrale e periferica.
I lavoratori che fanno scattare la riduzione dei contributi sono:
- detenuti e internati negli istituti penitenziari;
- ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari;
- condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno.
INPS conferma che non spetta il beneficio:
- per le assunzioni di condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, come ad esempio per chi si trova agli arresti domiciliari;
- per le assunzioni nel campo del lavoro domestico;
- per le assunzioni per creare rapporti di lavoro intermittente o effettuate a scopo di somministrazione.
Lo sgravio del 95% della aliquota dovuta (compresa la quota a carico dei lavoratori) va calcolato sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, e spetta anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.
Dal 20 agosto 2013 lo sgravio contributivo spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l’assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno.
Nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, invece, lo sgravio contributivo spetta per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.
Il prolungamento della durata del beneficio trova applicazione solo in riferimento ai rapporti incentivati in cui le cessazioni dello stato detentivo siano intervenute a partire dal 20 agosto 2013. In tali casi la riduzione contributiva spetterà nella misura dell’80% dei contributi totali fino al giorno antecedente l’entrata in vigore del regolamento contenuto nel Decreto n. 148/2014; a decorrere dal 6 novembre 2014, invece, data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la riduzione contributiva spetterà nella misura del 95%.
Da quest’anno i datori di lavoro che vogliono lo sgravio contributivo devono presentare ogni anno apposita istanza all’INPS, anche in relazione a rapporti di lavoro e lavoratori per i quali siano già stati autorizzati con riferimento ad anni precedenti. L’autorizzazione verrà rilasciata in base all’ordine di presentazione della richiesta, subordinatamente alla verifica della disponibilità di risorse.
I datori di lavoro devono inviare una domanda di ammissione con il modulo di istanza on-line “Deti”, indicando:
- il codice della comunicazione obbligatoria;
- i dati identificativi del lavoratore per il quale viene chiesta l’agevolazione contributiva;
- gli estremi della convenzione stipulata con l’Amministrazione penitenziaria;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
- l’eventuale data di cessazione dello stato detentivo, nell’ipotesi di beneficio riferito al periodo successivo alla cessazione della detenzione;
- la retribuzione corrisposta o da corrispondere e l’importo del beneficio spettante.
Tutte le istanze relative al periodo 2013-2018 saranno esaminate dall’INPS in modo cumulativo dentro il prossimo 15 marzo 2019.