La Corte di Cassazione (Cass. Sez. I Ord. n. 4251/2019, dep. Il 14 Febbraio 2019) ha accolto il ricorso dell’ex dipendente di una srl sottoposta a procedura fallimentare che si era visto rigettare dal giudice di merito l'opposizione ex art. 98 L.fall. da lui proposta contro la mancata ammissione al passivo del fallimento della società per cui lavorava per ottenere, in via privilegiata, soddisfazione del proprio credito vantato nei confronti della società quando questa era in attivo per competenze riferite al rapporto di lavoro intrattenuto con la stessa.
Il Tribunale aveva ritenuto non provata l'esistenza del rapporto lavorativo ipotizzato perchè la documentazione prodotta dal ricorrente, ex lavoratore, era stata considerata dal giudice priva di data certa opponibile al fallimento. In verità, il ricorrente aveva prodotto in giudizio un CD che conteneva, in formato .pdf, i documenti del fascicolo depositato in cartaceo; nello specifico, si trattava della lettera di sua assunzione; della lettera di sue dimissioni; del riepilogo delle ore di lavoro svolte; del riconoscimento del debito, nei suoi confronti, da parte della società fallita, con relativa certificazione, da cui poteva rilevarsi, che allo stesso documento informatizzato era stata apposta una marca temporale avente data ben anteriore a quella della dichiarazione di fallimento della società.
La conformità delle copie informatiche dei documenti analogici peraltro non era stata contestata in giudizio.
Contro tale decreto di rigetto, l’ex lavoratore ha promosso ricorso in Cassazione, contestando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2697 e 2704 c.c. e dell'art. 20, comma 3, del Codice dell'Amministrazione digitale da parte della decisione di merito.
La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha precisato che la marcatura temporale è il processo di generazione ed apposizione di una marca temporale su un documento informatico, digitale o elettronico, consistente nella generazione, ad opera di una terza parte fidata, di una "firma digitale del documento" cui è associata l'informazione relativa ad una data e ad un'ora certa. L'apposizione della marca temporale consente, così, di stabilire l'esistenza di un documento informatico avente quella forma e quel preciso contenuto a partire da un certo istante e di garantirne la validità nel tempo.
Funzione della marcatura temporale è quella di associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo, quindi, di attribuirgli una validazione temporale opponibile a terzi (cfr. art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 82 del 2005, cd. Codice dell'Amministrazione Digitale).
La marcatura temporale era stata definita all’art. 1 comma 1 lett. bb del Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. n. 82 del 2005, lettera poi soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. h], del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 179/2016 - vigente, come “il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi”; il successivo art. 20 del CAD, comma 3, combinato con gli artt. 41 e da 47 a 54 del d.P.C.M. del 22 febbraio 2013 (recante Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b], 35, comma 2, 36, comma 2, e 71), illustrano il valore legale della suddetta validazione temporale dichiarando che la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi ove apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale. In dettaglio, l'art. 41 del DPCM del 2013 precisa quali riferimenti temporali sono opponibili a terzi, mentre gli artt. 47-54 definiscono come opera marcatura temporale perché possa conferire una validazione temporale opponibile a terzi.
Il servizio di marcatura temporale, continuano gli ermellini, esprime validamente la sua funzione anche su files non firmati digitalmente, parimenti garantendone una collocazione temporale certa e legalmente valida.
La marca temporale, pertanto, dimostra il momento esatto in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato. Infatti, quando l'utente, mediante il proprio software, innesca il processo di apposizione della marca temporale sul documento (informatico o analogico digitalizzato), automaticamente viene inviata una richiesta contenente una serie di informazioni all'Ente Certificatore Accreditato, il quale accerta, in maniera automatica e tempestiva, sincronicamente l’esattezza della richiesta delle informazioni, generando la marca temporale e la restituisce all’utente, garantendo in tal modo sicurezza e validità del processo di marcatura.
Alla luce di tutto quanto esposto, tornando al caso di specie, la Cassazione ha ritenuto valido il ricorso, in quanto non riconoscere validità legale a data e ora certe apposte mediante marcatura temporale su documenti informatici o informatizzati (dei quali peraltro non è contestata la conformità agli originali) significa violare la disciplina specifica vigente in materia.