Con decorrenza dal 1° gennaio 2019, in conformità al vigente regolamento delle attività istituzionali della fondazione Enasarco, sono, anche, applicabili i nuovi parametri di calcolo dei contributi, prevedono:
- un’aliquota contributiva del 16,50% che la casa mandante deve applicare relativamente a tutte le somme dovute all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto instaurato, tra le quali, a titolo meramente indicativo senza pretesa di completezza, si devono considerare rientranti:
- le provvigioni;
- le indennità di mancato preavviso;
- i premi di produzione;
- i rimborsi spese;
- che tale aliquota deve necessariamente risultare ripartita in parti uguali tra l’agente o il rappresentante di commercio e il soggetto preponente o mandante [in concreto: il 8,25% a carico dell’agente o del rappresentante di commercio e il restante 8,25% di competenza della casa mandante o del soggetto preponente].
Ipotizzando un compenso per provvigioni pari a € 10.000,00 inerenti al primo trimestre 2019, l’esposizione dei dati in fattura risulterà avere la seguente impostazione:
Ai fini procedurali, si ritiene anche opportuno rammentare che:
- i contributi devono essere calcolati:
- sulle provvigioni dovute all'agente o al rappresentante di commercio, anche se non ancora pagate;
- su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto intercorrente (che, come detto, deve riguardare le provvigioni, i rimborsi spese, i premi di produzione, le indennità di mancato preavviso, ecc.);
- il riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza e non secondo il principio di cassa, in quanto si deve necessariamente fare riferimento al periodo temporale durante il quale maturano in concreto le provvigioni;
- la corresponsione dei contributi deve risultare eseguita entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, come indicato nel seguente prospetto operativo per l’anno 2018:
periodo di riferimento temporale |
termine per eseguire il versamento |
primo trimestre (mesi di gennaio-febbraio-marzo 2019) |
20 maggio 2019 |
secondo trimestre (mesi di aprile-maggio-giugno 2019) |
20 agosto 2019 |
terzo trimestre (mesi di luglio-agosto-settembre 2019) |
20 novembre 2019 |
quarto trimestre (mesi di ottobre-novembre-dicembre 2019) |
20 febbraio 2020 |
I versamenti previdenziali per gli agenti e per i rappresentanti di commercio prevedono sia una soglia minima, sia un tetto massimo annui, individuati con le espressioni rispettivamente “minimale contributivo” e “massimale provvigionale”, che per l’anno 2019, salvo eventuale successiva rivalutazione, possono essere così schematizzati:
- per l'agente e per il rappresentante di commercio plurimandatario:
- il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto (individuabile nell’ammontare delle provvigioni fino al quale si rende operativa l’aliquota contributiva), è pari a € 25.275,00;
- il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto, è pari a € 423,00;
- per l'agente e per il rappresentante di commercio monomandatario:
- il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto (individuabile nell’entità delle provvigioni fino alla quale si rende operativa l’aliquota contributiva), è pari a € 37.913,00;
- il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto, è pari a € 846,00.