 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
Agenti e rappresentanti di commercio-aliquote contributive, minimali e massimali per l’anno 2019

News

Disposizioni in genere
torna alle news

Agenti e rappresentanti di commercio-aliquote contributive, minimali e massimali per l’anno 2019

giovedì, 21 febbraio 2019

Con decorrenza dal 1° gennaio 2019, in conformità al vigente regolamento delle attività istituzionali della fondazione Enasarco, sono, anche, applicabili i nuovi parametri di calcolo dei contributi, prevedono:

  • un’aliquota contributiva del 16,50% che la casa mandante deve applicare relativamente a tutte le somme dovute all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto instaurato, tra le quali, a titolo meramente indicativo senza pretesa di completezza, si devono considerare rientranti:
    • le provvigioni; 
    • le indennità di mancato preavviso;
    • i premi di produzione;
    • i rimborsi spese;
  • che tale aliquota deve necessariamente risultare ripartita in parti uguali tra l’agente o il rappresentante di commercio e il soggetto preponente o mandante [in concreto: il 8,25% a carico dell’agente o del rappresentante di commercio e il restante 8,25% di competenza della casa mandante o del soggetto preponente].

Ipotizzando un compenso per provvigioni pari a € 10.000,00 inerenti al primo trimestre 2019, l’esposizione dei dati in fattura risulterà avere la seguente impostazione:

Ai fini procedurali, si ritiene anche opportuno rammentare che:

  • i contributi devono essere calcolati:
    • sulle provvigioni dovute all'agente o al rappresentante di commercio, anche se non ancora pagate;
    • su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto intercorrente (che, come detto, deve riguardare le provvigioni, i rimborsi spese, i premi di produzione, le indennità di mancato preavviso, ecc.);
  • il riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza e non secondo il principio di cassa, in quanto si deve necessariamente fare riferimento al periodo temporale durante il quale maturano in concreto le provvigioni;
  • la corresponsione dei contributi deve risultare eseguita entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, come indicato nel seguente prospetto operativo per l’anno 2018:

periodo di riferimento temporale

termine per eseguire il versamento

primo trimestre (mesi di gennaio-febbraio-marzo 2019)

20 maggio 2019

secondo trimestre (mesi di aprile-maggio-giugno 2019)

20 agosto 2019

terzo trimestre (mesi di luglio-agosto-settembre 2019)

20 novembre 2019

quarto trimestre (mesi di ottobre-novembre-dicembre 2019)

20 febbraio 2020

 

I versamenti previdenziali per gli agenti e per i rappresentanti di commercio prevedono sia una soglia minima, sia un tetto massimo annui, individuati con le espressioni rispettivamente “minimale contributivo” e “massimale provvigionale”, che per l’anno 2019, salvo eventuale successiva rivalutazione, possono essere così schematizzati:

  • per l'agente e per il rappresentante di commercio plurimandatario: 
    • il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto (individuabile nell’ammontare delle provvigioni fino al quale si rende operativa l’aliquota contributiva), è pari a € 25.275,00; 
    • il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto, è pari a € 423,00;
  • per l'agente e per il rappresentante di commercio monomandatario: 
    • il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto (individuabile nell’entità delle provvigioni fino alla quale si rende operativa l’aliquota contributiva), è pari a € 37.913,00; 
    • il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto, è pari a € 846,00.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati