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Indennità disoccupazione NASpI 2019: tetto massimo 1.328,76 euro mensili

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Indennità disoccupazione NASpI 2019: tetto massimo 1.328,76 euro mensili

martedì, 12 febbraio 2019

L’indennità di disoccupazione NASpI non può superare nell’anno in corso la misura di 1.328,76 euro lordi al mese. Lo comunica l’INPS sulla base delle variazioni riferite alla misura del costo vita. La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. L’indennità è commisurata alla retribuzione comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. 

Se la retribuzione media è superiore all’importo di riferimento annuo (1.221,44 euro per il 2019), la misura della prestazione diventa pari al 75% di tale importo, più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo quest’anno di 1.328,76 (pari per il 2017 a 1.300 euro e per il 2018 a 1.314,30 euro). A partire dal primo giorno del quarto mese di riscossione, all’indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese. L’importo dell’indennità si riduce o viene sospeso il pagamento nei seguenti casi:

  1. Attività svolta in forma autonoma che genera un reddito annuo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore a 4.800 euro. L’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità, o la fine dell’anno, se antecedente. Il soggetto beneficiario deve informare l’INPS – utilizzando il modulo NASpI-com – entro un mese dall’inizio dell’attività o dall’invio della domanda di disoccupazione, se l’attività preesisteva, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La mancata comunicazione del reddito presunto – anche se pari a zero – entro tale termine comporta decadenza dalla prestazione.
  2. Nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato che genera un reddito almeno pari a 8.000 euro. L’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o la fine dell’anno, se antecedente. In tale caso la prestazione ridotta si mantiene solo ricorrendo le seguenti condizioni:
    1. il soggetto beneficiario comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività o dall’invio della domanda se antecedente, il reddito annuo percepito;
    2. il datore di lavoro o l’utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti;
    3. se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti – a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di legge – con diritto alla indennità di disoccupazione sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere non superi 8.000 euro. In questo caso, la NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, sempre che l’interessato comunichi all’INPS entro un mese dalla domanda il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero;
    4. rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata. 
  3. Se il lavoro è di natura occasionale, l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro entro il tetto di 5.000 euro per anno civile.
  4. L’indennità è invece sospesa se si tratta di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.000 euro.
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