Può accadere che successivamente alla cessazione di un rapporto, l’agente e il rappresentante di commercio maturi il diritto a provvigioni e contributi previdenziali. A questo proposito la fondazione l’Enasarco ricorda che i contributi Enasarco si calcolano e versano nel momento in cui la ditta esegue (o avrebbe dovuto eseguire) la prestazione a suo carico.
Tuttavia, la ditta preponente e l’agente, se d’accordo, possono derogare a tale principio generale, individuando un diverso momento di maturazione delle provvigioni che non può andare inderogabilmente oltre il momento in cui il cliente paga (o avrebbe dovuto pagare) il bene.
Ne deriva che il contributo è dovuto nel momento in cui matura il diritto alla provvigione, indipendentemente da quando la stessa verrà pagata all’agente o fatturata dall’agente.
Nel caso in cui una preponente paghi all’agente provvigioni maturate successivamente alla cessazione del rapporto e, quindi, debba versare i relativi contributi previdenziali, dovrà utilizzare per il calcolo della somma dovuta le aliquote vigenti nel trimestre di cessazione del mandato.
Se il trimestre, cui va riferito temporalmente il contributo da versare, ricade nell’arco di un anno civile precedente a quello di maturazione del versamento (esempio: agente cessato il 31 dicembre 2018, cui la ditta deve versare contributi previdenziali maturati nel marzo 2019, si dovrà tener conto di quanto già versato per l’agente nel corso dell’anno 2018, e del relativo limite massimale.
Enasarco detta le istruzioni cui attenersi per il corretto pagamento dei contributi successivi alla cessazione del rapporto di agenzia.
Nel caso in cui la cessazione sia avvenuta in un trimestre precedente dell’anno in corso, è possibile utilizzare la normale distinta online, che contiene l’elenco di tutti i mandati cessati nell’anno in corso.
Se la cessazione del mandato è invece avvenuta l’anno precedente (o in data ancora anteriore), è necessario utilizzare il modello G14 online dove dovrà essere indicato, come periodo di riferimento, il trimestre di effettiva maturazione della provvigione. Questo perché si comprenda che si tratta di contributi per affari le cui provvigioni sono maturate nel trimestre corrente (quindi non sanzionabili), e non di contributi versati in ritardo (soggetti a sanzioni per ritardato pagamento).